BANKING AND INSURANCE PRODUCTS
Reports

Codes of conduct in Italy
(By Associazione Consumatori Piemonte )


Code of conduct, transparency and self-regulation in the financial services

Documentation

The financial system

The financial system is the organized whole of the following parts: those who look for and those who offer financial resources, the inter-dealers that match them, the instruments that rule their relations, the activity of who controls that rules are respected.
The players in the financial world are called institutional investors, and are listed below:
1. Credit companies (banks). The banking activity is made up by the collection of public saving and by the exercise of credit; said activity is carried out by the companies (called credit companies) authorized by the Bank of Italy. Besides the typical activity of inter-dealing in the field of credit through the collection and the use of funds, credit companies are authorized to carry on operations of financial investment (in securities, participations, currencies), operations of stocks and shares, and currency inter-dealing, complementary operations (services for the public companies) and collateral operations (leasing, factoring, etc.)
2. Merchant banks. Merchant banks are companies that cooperate with companies in the strategic decisions, i.e. specific situations in which a company takes crucial decisions: about its own financial structure, about the stock exchange and about the typology of activities carried out (purchase or sell of participations, going public, expansion of the stockholding base by the sale of stocks to new shareholders, etc.)
3. Financial institutions. They are characterized by the activity of financing companies (leasing companies and factoring companies) and individuals(consumer credit companies).
The leasing contract is a potential source of financing which takes the form of a tenancy agreement between a (leasing) society which owns the good and the company that use said good with the peculiarity that, at the expiry of the contract, the user can become owner of the leased good, by exercising the so called right of redemption. In other words, the company pays an instaltment of tenacy to the leasing company, instead of facing the financial disbursement at the moment of the acquisition of the instrumental good.
The factoring contract finance the company by the acquisition of its credits towards its clientele and the contextual advance of part of said credits, against the acknowledgement of commissions and interests.
Consumer credit companies give to the owner of the credit, i.e. the consumer, the opportunity to carry out a purchase without having cash, and insure the seller of the solvability of the purchaser.
4. Inter-dealer brokerage companies (SIM). They are societies with a number of activities. The have substituted the stockbrokers, with a much broader field of action. Among other things, they can negotiate securities either on behalf of a third party (brokerage), or on behalf of themselves (dealing); they can sell and allocate newly emitted securities, manage personal estates, act as securities consultants, and also solicit public savings (also through door-to-door solicitors by means of duly registered financial services promoters).
5. Savings management companies (SGR). They are the only subjects authorized to the collective management of the savings. Their social object is to invest the collected capital in securities (treasury bonds, obligations, national and foreign stocks, etc.). The goal of savings management companies is to invest the capital of the subscribers and to obtain the highest returns possible; as a matter of fact, they manage the capital (for instance by means of investment companies, assets administration, etc.), decide the investment policies, buy and sell securities, cash the coupon or dividends.
6. Investment companies. They are collective funds where individual investors deposit their respective capitals, which are in turn invested in securities (national and foreign stocks, obligations, treasury bonds, etc). Their goal is to obtain higher returns, lower costs, higher contractual power in the investment and diversification of the portfolio, through the collective management of many capitals.
7. Open-end fund company (Sicav). They are related to the investment companies; their operational organizations is basically the same (both are called OICVM, companies for the collective investment in securities). The difference is that stocks subscribers become also Sicav stockholders, with all the rights connected to this status (for instance, the right to vote). These companies are called “open-end funds” because the value of the portfolio of the securities, subject to the variations of the titles included in said portfolio, coincides with their own social capital.
8. Insurance companies. Their distinctive feature is the creation of outstanding positive cash flows, as a consequence of the encashment of revenues (insurance premiums) before they have to meet the costs (payment of casualties and of the insured rents). Therefore, their distinctive activity is to invest the excess of financial resources in securities, stocks and shares, in line with the nature of the insurance contract, i.e. characterized by stable returns in the medium-long range. The evolution of both the insurance and the banking activity are bringing forth the so-called bank-insurance company which uses common distributive channels (banking outlets and insurance agents) to promote their traditional products as well as the new products with a double (credit and insurance) nature.
9. Pension funds. They are basically company or collective (people belonging to a specific professional category) additional security institutions. Their capital is constituted by the constant lodgement of contributions by both the employee and by the employer. The investments made by pension funds are characterized by the medium- to long-term orientation, due to the high predictability of incoming and outgoing financial resources. According to the law, they must be financed as well by a quota of the financial provision to the retirement allowance fund (Tfr); for the employees hired after April 28, 1993, this quota is equal to the total of said provision.


Stock exchanges

They are the markets where particular values called stocks, paper titles and derivatives are exchanged, i.e. sold and bought.
In other words, they are the ideal meeting place, not necessarily a physical one, for anybody who wants to attract capitals to finance their investments, and anybody who looks for investments opportunities for their savings. Information technologies allows demand and offer of securities to express their respective quotations in real time, and without the need for the operators to actually meet.

Supervision bodies

The delicacy and the amount of the volumes involved calls for the regulation and the supervision of the players in the financial world.

European bodies

At the European level, the primary supervision body is the SEBC (European System of the Central Banks), which represents all the Central Banks of the European countries. It began its operations on January 1, 1999. Its main objective is to maintain price stability within the European Community. Its operative branches are the European Central Bank (BCE), whose task is to manage the exchange rates policy, the cost of money policy and the policy on the financial activities in general, and the National Central banks (BCN), who have to implement in their respective countries the monetary policy decided at the European level.
As far as the institutional setup of the Italian financial system the following supervision and control bodies can be identified.

Italian bodies

Bank of Italy
The Bank of Italy is the National Central Bank. It manages several technical activities in the payments system, the control of the monetary base control, and the supervision of the banking system.
Following are some of the several functions performed by the Bank of Italy:
- it mints coin, control the monetary base, promote and coordinate inter-bank activities, at both national and international level;
- it aims at insuring the monetary stability and the functioning of the financial circuits of the economy;
- it intervenes on the monetary and financial markets by selling and buying securities;
- it re-finance banks;
- it determines the conditions of stability and efficiency of the financial system in coordination with the activities of CONSOB and Isvap;
- it supervise the market for financial institutions and it points out situation and behavior potentially or actually detrimental to competition and the market.

Consob

Consob stands for National Committee for the Stock Exchange Companies. It manages the regulation and the supervision of the functioning of the stock exchanges and of the activities of solicitation of the public saving. It has also the power to interact with the operators admitted to the stock exchanges. Following are some of the functions performed by the Consob:
- it controls the activity of listed companies;
- it manages the admission to the stock exchange, the negotiation systems, the liquidation systems and the compensation of the transactions;
- it supervises the inter-dealer brokers, in cooperation with the Bank of Italy;
- it supervises company book-keeping (quality of company book-keeping, satisfaction of the rules about mandatory book-keeping, shareholding mix);
- it supervises the solicitation of the public saving (through the approval of the informative statement required to the operators which offer to the public investment and disinvestments opportunities) and manages the register of the promoters by supervising the satisfaction of the requirements of honorableness and professional skills.

Isvap

Isvap stands for Institutions for the supervision of private insurance companies with collective interest. It supervises insurance companies. Following are the main functions performed by Isvap:
- it supervises insurance companies and the operators of the insurance market (agents, brokers), in order to monitor the technical, financial and patrimonial management and to verify they comply with present legal provisions;
- it undertakes analysis and researches of the insurance sector, in order to control rates and to provide technical advisory;
- protection of competition in cooperation with the Antitrust Authority, according to the cases stated by the law.

Covip

Covip stands for Committee for the supervision on pension funds. Its task is to maintain the proper functioning of the system of additional security (i.e. additional to the public one). To this aim, it supervises the correct and transparent management and administration of the funds.
These are the main functions performed by the Covip:
- supervision of the activity of the pension funds (management of the register, inspection activity, rules for correct book-keeping, definition of behavior rules);
- analysis and research on the state of previdential activities, also in order to propose modifications of present rules.


Antitrust

The task of the Antitrust authority is to control and maintain the competition of the market. It supervise and repress behaviors (such as cartels, dominant positions, concentrations) detrimental to fair competition. The main functions performed by the Antitrust Authority are:
- supervision to avoid the formation of cartels among competitors detrimental to consumers (for instance: illegal agreement on the price of gasoline);
- discipline and protection of fair competition through limits to the creation of dominant positions by a single competitor;
- supervision of the fairness of prices of specific goods (telephone, town gas, electricity, water, gasoline, etc).

By means of summary, we could say that Bank of Italy deals with banks, Consob with stock exchanges and patrimonial inter-dealing, Isvap with insurance companies, Covip with pension funds; however, the respective fields of actions of these supervision body are not so neatly marked.

National legislation


Codice di comportamento del settore Bancario e Finanziario dell’ ABI -Associazione Bancaria Italiana

Introduzione
Il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario
(d'ora in poi Codice) si colloca nel complesso delle iniziative intraprese dall'Associazione Bancaria Italiana finalizzate al miglioramento del servizio offerto alla clientela.
Il Codice impegna l'aderente a comportamenti volti, nell'interesse del cliente, a rendere più soddisfacente la relazione e, in particolare, ad agevolare la comprensione delle condizioni economiche e negoziali e delle modalità di offerta e di utilizzo dei prodotti e dei servizi.
In quanto tale, rappresenta un punto di riferimento per tutti i comportamenti che l'aderente deve adottare nei confronti della clientela.
Il Codice è ad adesione volontaria e può essere sottoscritto dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'Abi o appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'Abi.
L'aderente si impegna a pubblicizzare la propria adesione al Codice ed a fornire una copia del Codice a chiunque ne faccia richiesta.
Al fine di garantire la coerenza dei principi enunciati nel Codice all'evoluzione della normativa, delle prassi operative e delle modalità di offerta dei prodotti e servizi, il Codice è sottoposto a revisione ogni due anni e, comunque, ogni qualvolta l'Associazione Bancaria Italiana lo ritenga opportuno.
I termini di seguito indicati assumono nel Codice il significato espresso dalle seguenti definizioni.
Aderente
la banca o l'intermediario finanziario, che ha sottoscritto il presente Codice.
Cliente
l'utilizzatore di un prodotto o servizio, con l'esclusione delle banche e degli altri intermediari finanziari.
Prodotto/Servizio
il risultato di attività o di processi di lavoro svolti dall'aderente per soddisfare le esigenze del cliente.
Inizio del rapporto
la conclusione di un contratto in forma scritta o verbale se consentita.
Fornitura del Prodotto/Servizio
l'insieme delle attività e dei processi di lavoro svolti dall'aderente dall'inizio alla cessazione del rapporto.
Cessazione del rapporto
l'interruzione definitiva della fornitura del prodotto/servizio, conseguente alla scadenza del termine previsto dal contratto o alla presa di conoscenza, da parte del cliente o dell'aderente, della decisione della controparte di interrompere l'utilizzazione o la fornitura del prodotto/servizio.
Promozione
ogni forma di comunicazione commerciale o altra attività finalizzata a sviluppare la vendita di prodotti/servizi.
Assistenza
l'attività volta a fornire, su richiesta del cliente, informazioni circa la tipologia dei prodotti/servizi, le relative modalità di offerta e di utilizzo degli stessi.
Reclamo
ogni rilievo manifestato esplicitamente dal cliente, in forma scritta o verbale, avente per oggetto aspetti della relazione con l'aderente.
Parte 1.
I principi generali
I Principi Generali si applicano all'intera attività svolta dall'aderente nei confronti del cliente e comportano per l'aderente stesso l'impegno a:
svolgere la propria attività con trasparenza, diligenza e professionalità;
informare il cliente sulle condizioni economiche dei prodotti/servizi offerti, anche con riferimento alla composizione delle spese e degli oneri fiscali accessori;
fornire al cliente l'assistenza necessaria per migliorare l'utilizzo e facilitare la comprensione dei propri prodotti/servizi, nonché di quelli commercializzati dall'aderente per conto di terzi;
garantire la riservatezza nel trattamento delle informazioni sui clienti, attuali e passati, nel rispetto degli obblighi di legge e degli specifici accordi tra le parti;
garantire la sicurezza nel trattamento delle informazioni da parte del proprio personale, attraverso l'affidabilità dei sistemi e delle tecnologie utilizzate;
accertare, secondo le modalità stabilite dalla legge, l'identità delle persone che si rivolgono ad esso per svolgere operazioni;
richiedere la collaborazione del cliente per acquisirne migliore conoscenza, nell'interesse del cliente stesso e dell'aderente, allo scopo di impedire un uso improprio del sistema bancario e finanziario;
curare le condizioni di accessibilità alle strutture fisiche e la riservatezza nello svolgimento delle operazioni;
diffondere il Codice tra i propri dipendenti e collaboratori, affinché ne acquisiscano conoscenza e rispettino i principi in esso contenuti.
Parte 2.
La normativa di riferimento
Oltre ai Principi Generali enunciati nella prima parte e specificamente riferibili agli obblighi contenuti nel presente Codice, sono in questa sede evidenziate le principali leggi, e relative disposizioni di attuazione, che l'aderente è in ogni caso tenuto ad osservare nell'ambito della relazione con la propria clientela.
Ci si riferisce, in particolare, a:
1. decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 per la parte relativa alla «Trasparenza delle condizioni contrattuali» (Titolo VI) e relative istruzioni di attuazione (legge n. 154 del 17 febbraio 1992; legge n. 142 del 19 febbraio 1992 e normativa di attuazione);
2. legge n. 1 del 2 gennaio 1991 recante la «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari» e Regolamento emanato con delibera Consob n. 8850 del 9 dicembre 1994;
3. legge n. 197 del 5 luglio 1991, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», relative disposizioni di attuazione e «Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette» diffuse dalla Banca d'Italia nel novembre 1994.
Del citato complesso regolamentare si riportano di seguito alcuni principi fondamentali, sintetizzati e semplificati per consentirne un'agevole lettura.
Trasparenza delle condizioni contrattuali (sintesi esplicativa)
1. Operazioni e servizi bancari e finanziari
Gli aderenti rendono pubblici mediante l'esposizione di avvisi sintetici e la messa a disposizione di fogli informativi analitici in ciascun locale aperto al pubblico i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta, le altre condizioni praticate per le operazioni medesime, le valute applicate per il calcolo degli interessi a debito e a credito dei clienti, i prezzi e le altre condizioni praticati per gli altri servizi offerti dall'aderente.
I predetti tassi di interesse vengono pubblicizzati nella misura massima per le operazioni attive (di credito) e minima per quelle passive (di raccolta).
In particolare, i fogli informativi analitici riportano per le operazioni e i servizi offerti tutte le informazioni relative alle predette condizioni economiche, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio, forma tecnica e durata).
I contratti stipulati con la clientela sono redatti in forma scritta, salvo specifiche eccezioni consentite dalla legge: ad esempio, prestazioni occasionali di operazioni e servizi, quali gli ordini di pagamento a favore di terzi, o l'acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme.
I contratti redatti in forma scritta contengono le indicazioni relative al tasso di interesse e ad ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Un esemplare di detti contratti deve essere in ogni caso consegnato al cliente all'atto della relativa sottoscrizione.
Nelle operazioni attive o passive in lire a breve termine (non superiore ai 18 mesi), il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento ad una durata di 365 giorni (anno civile).
Nel caso di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche pattuite, l'aderente provvederà ad informare il cliente mediante apposita comunicazione scritta al domicilio dello stesso ovvero attraverso apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detta variazione sia generalizzata.
Si rammenta che il cliente, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione della predetta comunicazione o dalla pubblicazione del predetto avviso, ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, comunque, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
Il cliente, per quanto concerne i rapporti regolati in conto corrente, ha diritto a ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Per tutti gli altri contratti di durata avrà, invece, diritto a ricevere alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, entro 30 giorni dalla fine dell'anno solare, una comunicazione chiara e completa dalla quale si evincano i tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, la decorrenza delle valute, la capitalizzazione degli interessi, le ritenute di legge operate, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate ed ogni altro elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.
2. Credito al consumo
Nelle operazioni di credito al consumo effettuate con persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale, gli aderenti sono tenuti ai medesimi obblighi di pubblicità sopra descritti, integrando detta pubblicità con l'indicazione del tasso annuo effettivo globale (Taeg), che rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, nonché del relativo periodo di validità.
Tale tasso è espresso in percentuale annua del credito concesso e comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito medesimo.
I contratti di credito al consumo sono stipulati in forma scritta ed indicano:
l'ammontare e le modalità di finanziamento
il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate
il Taeg e il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il medesimo tasso può essere modificato
l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del Taeg o, nei casi in cui ciò non sia possibile, una stima realistica
le eventuali garanzie richieste
le eventuali coperture assicurative non incluse nel calcolo del Taeg.
Si rammenta che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito: in tal caso, il consumatore è tenuto a versare il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento e, se pattuito, un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.
Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
(sintesi esplicativa)
Nell'attività di intermediazione mobiliare l'aderente ha l'obbligo di:
pubblicare e trasmettere ai clienti apposito documento informativo, redatto secondo le disposizioni emanate dalla Consob, contenente l'indicazione e la descrizione delle attività svolte, nonché l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo;
stipulare in forma scritta i contratti, indicando la natura dei servizi forniti, le relative modalità di svolgimento e l'entità ed i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere contestualmente consegnata al cliente;
acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare;
operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi altro fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;
non consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o eccessiva in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;
non effettuare operazioni per conto della propria clientela qualora l'aderente si trovi, anche indirettamente, in una situazione di conflitto di interesse, salvo che abbia rivelato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'effettuazione della stessa;
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di gestione di patrimoni, l'aderente, oltre all'osservanza degli obblighi sopra descritti, deve:
agire esclusivamente in nome e per conto dei clienti;
stipulare apposito contratto scritto, nel quale sono specificati la natura dei servizi forniti, i poteri conferiti all'aderente, il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso oltre al quale nulla è dovuto ovvero i criteri completi per la sua determinazione.
Tale contratto - salvo preventiva e specifica rinuncia scritta del cliente - non acquista efficacia prima del quinto giorno lavorativo successivo a quello della sua sottoscrizione; entro tale termine, il cliente ha facoltà di recedere, senza spese né corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione scritta all'aderente;
non contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnano lo stesso oltre i valori affidati in gestione;
inviare al domicilio del cliente, almeno ogni trimestre, rendiconti dai quali risultino in modo analitico e secondi i criteri stabiliti dalla Consob, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione e le variazioni intervenute nel periodo di riferimento;
non affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al cliente.
Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette
(sintesi esplicativa)
L'aderente deve identificare tutti i soggetti che richiedano l'accensione di rapporti continuativi, riportando in un proprio archivio informatico le relative generalità complete, gli estremi di un documento di identificazione ed il codice fiscale.
L'aderente deve altresì registrare i predetti dati identificativi dei soggetti che richiedano operazioni che comportino trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo (ad esempio contante, assegni e vaglia bancari e postali, bonifici), di importo superiore a venti milioni (in lire o valuta equivalente).
Gli assegni e vaglia bancari e postali di importo superiore a venti milioni di lire devono recare la clausola di «non trasferibilità».
L'aderente è tenuto a riferire al Ministro del Tesoro la mancanza di tale clausola.
Il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore a venti milioni di lire.
I trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore in lire o valuta estera di importo superiore a venti milioni di lire devono avvenire per il tramite degli intermediari abilitati (ad esempio uffici della Pubblica Amministrazione, banche, Sim, fiduciarie, imprese ed enti assicurativi, ecc.).
L'aderente è tenuto a segnalare, sulla base delle «Indicazioni operative» della Banca d'Italia, le operazioni per le quali abbia il sospetto che il denaro o i beni siano oggetto di riciclaggio, traendo origine da un «delitto non colposo».
Si sottolinea che tutti gli obblighi sopra evidenziati potranno essere oggetto di modifiche normative che interverranno successivamente alla pubblicazione del presente Codice.
In tal caso gli aderenti si atterranno ai comportamenti prescritti dalle nuove norme.
Parte 3
La relazione con il cliente
La relazione con il cliente si realizza attraverso le seguenti fasi:
1. L'inizio del rapporto
2. La fornitura del prodotto/servizio
3. La cessazione del rapporto
4. La promozione del prodotto/servizio
5. L'assistenza del prodotto/servizio
Si sottolinea che le prime tre fasi sono evidenziate secondo la sequenza temporale che le caratterizza nell'ambito della relazione con il cliente.
Le ultime due si riferiscono, invece, ad attività che l'aderente può svolgere durante l'intera vita del rapporto con il cliente.
1. L'inizio del rapporto
L'aderente si impegna a:
utilizzare nei contratti una forma grafica di facile lettura;
fornire al cliente l'assistenza necessaria affinché tutte le clausole contrattuali risultino pienamente comprensibili, evidenziando in particolare le condizioni economiche ed i termini che potrebbero influire sulle prestazioni del prodotto o del servizio;
fornire - su richiesta del cliente - una copia in bianco del contratto relativo al prodotto o al servizio offerto.
2. La fornitura del prodotto/servizio
L'aderente si impegna a:
garantire al cliente la possibilità di identificare ogni interlocutore che agisca in nome e per conto dell'aderente;
fornire i prodotti e servizi in conformità alle condizioni di offerta e alle modalità di fruizione degli stessi;
dare comunicazione, anche attraverso forme impersonali, delle modifiche intervenute nelle modalità di offerta e di fruizione dei prodotti e servizi;
valutare eventuali proposte o suggerimenti del cliente volti a migliorare la fornitura del prodotto o del servizio;
fornire le informazioni che permettono l'utilizzo corretto del prodotto o del servizio.
3. La cessazione del rapporto
L'aderente si impegna a:
richiamare l'attenzione del cliente sulle clausole e sulle condizioni relative alla cessazione del rapporto;
fornire le informazioni sugli effetti derivanti dalla cessazione del rapporto;
operare in modo che, tenendo conto della propria struttura organizzativa e della natura del rapporto, tutte le attività relative alla cessazione dello stesso vengano effettuate nel minor tempo possibile.
4. La promozione del prodotto/servizio
La promozione può avvenire prevalentemente mediante:
relazione interpersonale (allo sportello, presso il domicilio del cliente; attraverso il colloquio telefonico);
strumenti ed apparecchiature informatiche (es. Bancomat, ecc.);
opuscoli ed altri supporti informativi messi a disposizione nei propri locali aperti al pubblico;
materiale promozionale inviato al domicilio del cliente;
altri strumenti di comunicazione (stampa, televisione, radio, affissioni, ecc.).
A tal proposito l'aderente si impegna a:
svolgere la propria attività promozionale in modo da favorire la corretta comprensione delle caratteristiche dei prodotti e servizi offerti;
formulare le offerte di prodotti e servizi in aderenza alle proprie effettive capacità professionali ed organizzative;
rispettare la volontà del cliente, espressa per iscritto, di non essere destinatario di ripetute azioni promozionali a mezzo di contatti telefonici.
5. L'assistenza del prodotto/servizio
L'aderente si impegna a fornire:
le informazioni sulle opportunità ed alternative commerciali offerte, nell'ambito della propria gamma di prodotti e servizi, utili alla risoluzione delle specifiche esigenze del cliente;
le informazioni sui prodotti e servizi commercializzati per conto di terzi o offerti con il concorso di terzi;
le informazioni e gli strumenti utili a prevenire o ad affrontare le situazioni di emergenza.
Parte 4
L'attività dell'aderente
Le motivazioni alla base della relazione con l'aderente sono riconducibili in linea generale alle seguenti esigenze espresse dal cliente:
investimento
finanziamento
incassi e pagamenti
La risposta dell'aderente a tali esigenze è configurabile nelle seguenti attività:
raccolta e gestione del risparmio
concessione del credito
fornitura di servizi di incasso e pagamento
1. La raccolta e la gestione del risparmio
Nell'ambito dell'attività di raccolta e gestione del risparmio l'aderente offre una gamma di prodotti e servizi che vanno dal conto corrente e dalle altre forme di deposito fino alla gestione patrimoniale e alle altre operazioni di intermediazione in valori mobiliari.
In questo contesto particolare rilevanza riveste l'assistenza che l'aderente deve prestare al cliente in relazione al contenuto specifico dei singoli prodotti e servizi.
In particolare, oltre al rispetto dei principi enunciati nelle altre parti del Codice, l'aderente si impegna a:
illustrare in modo completo e comprensibile le caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, in particolare, con riferimento alla durata, ai vincoli e alle opportunità di smobilizzo;
fornire le informazioni relative ai tassi applicati e ai rendimenti; qualora non siano predeterminati, illustrare le modalità di quantificazione degli stessi;
rappresentare gli aspetti di rischio anche di natura non finanziaria.
Con riguardo all'attività di intermediazione mobiliare, l'aderente al presente Codice si conforma alle norme prescritte dal «Codice di comportamento dei componenti gli organi amministrativi, dipendenti e collaboratori degli intermediari autorizzati di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991».
(Vedi art. 15 del Regolamento emanato con delibera Consob n. 8850 del 9 dicembre 1994).
In particolare, vengono in questa sede richiamati alcuni principi del suddetto «Codice» che stabiliscono:
1. per gli organi amministrativi, il divieto di:
compiere, anche per interposta persona, operazioni su valori mobiliari, sulla base di informazioni specifiche acquisite in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, fino a quando dette informazioni non siano state rese pubbliche;
utilizzare le suddette informazioni nell'interesse proprio o dei terzi, comunicarle ad altri e indurre chiunque ad operare sui valori mobiliari cui le informazioni stesse si riferiscono;
2. per i dipendenti, l'obbligo di:
comportarsi con correttezza e professionalità nella cura degli interessi dei clienti, mantenendo, comunque, la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai clienti stessi o di cui dispongano in ragione della propria funzione;
non utilizzare le suddette informazioni nell'interesse proprio o di terzi ed, in particolare, non comunicarle ad altri nè indurre chiunque ad operare sui valori mobiliari cui le informazioni stesse si riferiscono;
rispettare - qualora effettuino operazioni mobiliari per proprio conto, avvalendosi delle apposite strutture e dei servizi dell'aderente da cui dipendono ovvero tramite altri intermediari autorizzati - le disposizioni previste dalla legge n. 1/91 e dai relativi Regolamenti di attuazione, le norme del richiamato «Codice» e le istruzioni che regolano le modalità e le condizioni stabilite dall'intermediario per l'accettazione, l'esecuzione ed il regolamento degli ordini relativi alle operazioni ammesse;
non effettuare in contropartita con i clienti operazioni su valori mobiliari per proprio conto anche per interposta persona;
mantenere la riservatezza sulle informazioni specifiche, relativamente ai valori mobiliari, acquisite in ragione dello svolgimento della propria attività di lavoro, potendo effettuare operazioni per conto proprio, anche per interposta persona, su tali valori, solo quando tali informazioni siano state rese pubbliche;
3. per i promotori finanziari, l'obbligo di:
rispettare le stesse disposizioni previste per i dipendenti, in quanto compatibili con l'attività da essi svolta; l'osservanza di tali disposizioni, nel caso di promotori che agiscono in qualità di agenti o mandatari dell'aderente, deve essere prevista nei contratti di agenzia o di mandato e la relativa violazione costituisce grave inadempienza contrattuale che può comportare la risoluzione del contratto di agenzia o di mandato e l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno;
operare in modo che il cliente sia adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni in valori mobiliari, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per assumere consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Si rammenta che il predetto «Codice» dispone che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dallo stesso potrà assumere rilievo sul piano disciplinare, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.
2. La concessione del credito
2.1 Generalità
Nell'attività di concessione del credito, oltre al rispetto dei principi enunciati nelle altre parti del Codice, l'aderente si atterrà alle specifiche regole di comportamento di seguito indicate, poste nell'interesse generale dei clienti e a tutela degli stessi.
In particolare, esso si impegna a:
ridurre il più possibile i tempi per le decisioni sulle richieste di affidamento, tenendo conto della propria struttura organizzativa, delle procedure interne e della tipologia del fido richiesto;
seguire criteri di trasparenza nelle procedure per la valutazione delle richieste di affidamento, al fine di consentire la conoscenza dello stato di avanzamento della pratica di fido;
sensibilizzare i clienti sulla necessità di un'accorta gestione degli assegni bancari nonché sui rischi insiti nel richiedere prestiti a soggetti non legittimati a svolgere attività di finanziamento;
rafforzare le procedure interne per il controllo del proprio personale, affinché siano rispettati i principi di cui ai punti precedenti.
2.2 Modalità operative
Per una corretta attività di concessione del credito e al fine di formarsi un ragionevole convincimento in merito alla capacità di rimborso, l'aderente acquisisce e valuta una serie di notizie che riguardano il richiedente, l'attività svolta e le finalità del finanziamento richiesto.
In relazione alla valutazione della domanda di concessione del credito e dell'eventuale successiva disponibilità, oltre alla situazione patrimoniale e reddituale, l'aderente deve:
tener conto di informazioni desunte dai rapporti commerciali intrattenuti in passato, ottenute da agenzie specializzate oppure fornite dal cliente stesso;
informare il cliente circa l'elenco dei documenti da produrre per l'apertura dell'istruttoria di concessione del credito, fatte salve le integrazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'istruttoria stessa;
comunicare al cliente, anche attraverso forme impersonali, i tempi medi di risposta alla richiesta di credito, decorrenti dal completamento della documentazione necessaria e determinati in relazione alla tipologia e alla complessità del finanziamento;
indicare, conseguentemente, i tempi medi necessari per l'effettiva disponibilità del finanziamento stesso;
adottare procedure interne di valutazione, gestione e controllo dei crediti che tutelino la riservatezza delle informazioni.
2.3 Assistenza
L'aderente si impegna a fornire un'assistenza adeguata per la comprensione degli aspetti contrattuali connessi all'erogazione e all'utilizzo del credito, in particolare su:
le modalità di rimborso
le modalità di revoca da parte dell'aderente
le modalità di recesso e di estinzione anticipata da parte del cliente
gli aspetti di rischio connessi alla specifica tipologia di finanziamento.
3. La fornitura di servizi di incasso e pagamento
Nell'attività di fornitura di servizi di incasso e pagamento, oltre al rispetto dei principi enunciati nelle altre parti del Codice, l'aderente si impegna a:
illustrare in modo completo e comprensibile i rischi connessi alla specifica tipologia dei servizi e degli strumenti di incasso e pagamento;
evidenziare le responsabilità del cliente connesse al possesso, all'uso, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti di pagamento;
comunicare tempestivamente l'impossibilità di eseguire l'ordine del cliente;
adottare efficaci criteri di sicurezza nel caso in cui gli ordini di incasso o pagamento vengano impartiti attraverso l'utilizzo diretto di collegamenti informatici e telematici tra cliente e aderente.
L'esecuzione degli ordini di incasso o pagamento è assicurata per il tramite di infrastrutture consortili e centri applicativi che intervengono nel trasporto delle informazioni telematiche necessarie alla corretta esecuzione degli ordini stessi.
Parte 5
Il reclamo del cliente
L'aderente si impegna a:
adottare una procedura interna per il trattamento celere e corretto dei reclami del cliente;
informare il proprio cliente dell'esistenza della procedura per i reclami, fornendo indicazioni circa le modalità da seguire e le ulteriori iniziative da intraprendere nell'eventualità che l'esito del reclamo sia ritenuto insoddisfacente;
garantire nei propri locali aperti al pubblico la presenza di personale a conoscenza della procedura interna per i reclami e in grado di assistere i clienti fornendo al riguardo le relative informazioni;
accettare il reclamo presso uno qualunque dei propri locali aperti al pubblico;
non richiedere rimborsi di alcun genere al cliente per le attività necessarie all'esame del reclamo ed alla risposta da fornire;
monitorare periodicamente i reclami pervenuti al fine di interpretarne la motivazione o rilevare le eventuali anomalie verificatesi durante la fornitura del prodotto o servizio;
valutare gli eventuali interventi di tipo organizzativo e regolamentare da effettuare per evitare il ripetersi del reclamo stesso.
In relazione ai reclami presentati dalla clientela, si ricorda che l'aderente può aver sottoscritto l'«Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman Bancario».
In tal caso la relativa adesione e il contenuto del Regolamento dell'Accordo saranno pubblicizzati a mezzo di idonea documentazione asportabile presso i locali dell'aderente aperti al pubblico.
Tale Accordo regola «qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con l'ente creditizio e avente per oggetto rilievi circa il modo con cui l'ente creditizio abbia gestito operazioni e servizi», come desumibile dall'art. 1 del relativo Regolamento.
Nel caso in cui l'aderente al presente Codice abbia sottoscritto anche il suddetto Accordo, il cliente ha a disposizione gli strumenti previsti dal citato Regolamento, al quale si rimanda, per la presentazione del suo reclamo.
Restano ferme per gli aderenti le regole del Codice di cui al presente paragrafo.

Codice di comportamento dei soci AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari)

Premessa
Art. 1 : Ambito di applicazione del Codice di Comportamento

1. Il presente Codice di Comportamento si applica alle attività svolte dai soci AIAF come di seguito definiti. Esso va ritenuto altresì alla stregua di best practice di comportamento per gli analisti finanziari non iscritti all’AIAF.

2. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, sono soci dell’AIAF "gli analisti finanziari le cui attività ed esperienze professionali includono, in tutto o in parte, lo studio, l’analisi, la valutazione delle aziende e degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, la conoscenza, l’applicazione delle tecniche e l’utilizzo degli strumenti del mercato finanziario, la gestione di portafoglio di strumenti e prodotti finanziari, nonché la consulenza per investimenti in strumenti e prodotti finanziari".

3. Il presente Codice di Comportamento si affianca ai principi e alle regole che i soci AIAF sono già tenuti ad osservare per le loro specifiche attività professionali, diverse da quelle elencate al comma 2.


Art. 2 : Definizioni

1. Nel presente Codice di Comportamento:
a. Associazione o AIAF: designa l’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, costituita il 25/1/1971 e regolata dallo Statuto vigente.
b. Analista finanziario: designa il socio (ordinario, aggregato, onorario) dell’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. Possono fregiarsi della qualifica di analista finanziario anche coloro i quali abbiano maturato una significativa e comprovata esperienza nel campo dell'analisi e della valutazione degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, ovvero abbiano frequentato i corsi di formazione organizzati dall’AIAF e superato con esito favorevole il relativo esame finale, pur non essendo iscritti all’Associazione.
c. Consulenza d’investimento: è una comunicazione che intende influenzare una decisione d’investimento. Essa può anche non essere esplicita: la sola descrizione di fatti può talvolta essere presentata in modo tale da indurre il destinatario della comunicazione ad effettuare una decisione d’investimento. Di conseguenza, la mancanza di specifiche raccomandazioni non rende di per sé "neutrali" le informazioni diffuse da un analista finanziario, il quale deve pertanto presumere che la diffusione di suoi studi e ricerche costituisce consulenza d’investimento, salvo diretta evidenza contraria.
d. Autorità di vigilanza: designa, specificatamente, la CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la Banca d’Italia, l’ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, nonché le Autorità ministeriali competenti.

TITOLO I: Principi Generali
Art. 3 : Obblighi dei Soci AIAF

1. Il socio AIAF svolge la propria attività professionale:
a. con lealtà e correttezza;
b. con neutralità, integrità, indipendenza, professionalità ed obiettività di giudizio;
c. nei propri lavori di analisi e nelle conclusioni delle raccomandazioni d’investimento fa risultare una netta distinzione tra fatti ed opinioni;
d. non accetta incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza del socio AIAF a svolgere l’incarico conferitogli;
e. cura costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento all’orizzonte internazionale nel quale si proietta la sua attività;
f. ispira il proprio comportamento allo scrupoloso rispetto delle norme di legge e regolamentari, conformandosi alle disposizioni emanate dalle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo sulle attività pertinenti alle sue funzioni professionali.
2. I soci AIAF svolgono la loro attività professionale secondo principi di etica e deontologia previsti dalle rispettive funzioni specialistiche regolamentate ed autorizzate.

TITOLO II: Principi relativi all’attività di analista finanziario svolta dai Soci AIAF
1. Il presente titolo si applica alle attività di analista finanziario del socio AIAF (di seguito anche “analista finanziario”), per tale intendendosi quelle consistenti:
a. nell’analisi e la valutazione delle aziende e degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari;
b. nella elaborazione di ratings sul merito di credito di società emittenti di prestiti obbligazionari o di altri titoli di debito;
c. nella gestione di portafoglio di strumenti e prodotti finanziari;
d. nella consulenza per investimenti in strumenti e prodotti finanziari.

Sezione A: Rapporti con i clienti
Art. 4 : Rapporti con i clienti in generale

1. Il socio AIAF deve svolgere la propria attività con competenza, diligenza, correttezza e riservatezza: egli non deve accettare un incarico o proseguirne l’esecuzione se il comportamento o le richieste del cliente o altri motivi non consentono di improntare la propria condotta a tali principi.

Art. 5 : Conflitto di interessi

1. Il socio AIAF che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario rilevante nell’oggetto della propria analisi o consulenza d’investimento, non deve accettare l’incarico senza far rilevare al cliente, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, l’esistenza di tale interesse; se l’incarico è confermato ed accettato, egli deve astenersi da ogni operazione finanziaria connessa con l’incarico stesso o che lo ponga comunque in conflitto d’interessi.

2. Il socio AIAF deve agire nell’interesse esclusivo del cliente, anteponendo l’interesse di quest’ultimo al proprio, sempre nel rispetto dei principi generali.

3. L’incarico deve essere assunto in modo esplicito con specificazione dell’oggetto, delle finalità, delle informazioni e collaborazioni richieste, dei tempi previsti, nonché delle competenze preventivabili; queste non possono essere connesse al risultato delle analisi svolte o dei consigli d’investimento o della gestione di portafoglio effettuata.

4. Il socio AIAF ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio cliente.

5. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento del nuovo incarico professionale determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro cliente, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente altro cliente.

Art. 6 : Dovere di prudenza

1. Il socio AIAF incaricato per la gestione di portafoglio o per la consulenza d’investimento deve svolgere con prudenza l’incarico ricevuto, senza impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente, ovvero promettendo i risultati della gestione.

Art. 7 : Obbligo di riservatezza

1. Il socio AIAF si obbliga a rispettare il segreto professionale con riferimento a qualsiasi notizia, dato o informazione di carattere confidenziale o privilegiato, riguardante la clientela, la società o il gruppo di appartenenza di cui egli sia in possesso in ragione della sua attività professionale.

2. Il socio AIAF che acquisisce un’informazione di carattere confidenziale dalla clientela o dalle controparti, o comunque ne disponga in ragione della sua funzione, non può comunicarla a terzi all’interno o all’esterno della società, salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere ai propri doveri professionali e purché sia evidenziato il carattere confidenziale della stessa.

3. Nell’ipotesi in cui il socio AIAF acquisisca informazioni su atti illegali del cliente, egli valuterà l’opportunità di rinunciare all’incarico, tenendo conto della normativa vigente.

4. Il socio AIAF non deve utilizzare direttamente, né fornire a terzi o a clienti, informazioni finanziarie di natura riservata delle quali viene in possesso nello svolgimento dei suoi incarichi professionali, se non quando le notizie divengano di conoscenza pubblica o siano accessibili a chiunque con la normale diligenza di chi ne abbia interesse.

Art. 8 : Dovere di informazione

1. Il socio AIAF è tenuto ad informare il proprio cliente sullo svolgimento dell’incarico affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta.

2. Se richiesto, è obbligo dell’analista informare il cliente sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili dell’incarico affidato.

Art. 9 : Rinuncia all’incarico ricevuto

1. Il socio AIAF deve poter rinunciare all’incarico ricevuto dal cliente, sia pure con un congruo preavviso.

Sezione B - Attività di analisi finanziaria e research
Art. 10 : Valutazioni, Target Prices e Ratings

1. Nella formulazione di una valutazione o di un giudizio e/o di un target price su di uno strumento finanziario quotato nell’ambito di studi o analisi finanziarie (research reports), ovvero una raccomandazione e/o credit rating su una società, l’analista finanziario rende espliciti i criteri e le assunzioni sui quali quel determinato valore è stato stimato ovvero è stato formulato il giudizio, e a quali condizioni essi sono validi; l’analista finanziario fornisce un’adeguata “disclosure” dei rischi relativi a tale valutazione e/o target price o rating.

2. L’analista finanziario sottolinea la distinzione tra “fair value” (valore intrinseco dello strumento come risultante da specifiche metodologie di analisi finanziaria) e “target price” (ovvero quotazione potenzialmente raggiungibile dal titolo in base alle condizioni del mercato nel momento in cui è stata effettuata l’analisi). Oltre a ciò, egli esplicita l’orizzonte temporale per il quale il target price è valido.

3. L’elaborazione da parte dell’analista finanziario di previsioni economico-finanziarie sulle prospettive e sull’andamento di una società quotata è il frutto di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi, nonché delle informazioni che vengono offerte dalle società oggetto delle previsioni, e non si limita ad utilizzare gli input ricevuti dalle società oggetto di analisi.

4. Nei reports, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi ambito divulgati, l’analista finanziario indica la data in cui il giudizio è stato formulato ed il prezzo del titolo al momento della valutazione, distinguendo adeguatamente tra la divulgazione di dati ed elementi in fatto e la formulazione di giudizi e apprezzamenti, identificandone anche le relative fonti.

5. I criteri utilizzati dall’analista finanziario operante alle dipendenze di un intermediario per la determinazione delle raccomandazioni (sistema di rating) sono comunicati con chiarezza nell’ambito della produzione di ricerca dell’intermediario stesso, facendo ricorso a una legenda “standard” da includersi nei reports.

6. L’analista finanziario, sulla base del risultato derivante dalle valutazioni effettuate, esprime i propri giudizi facendo ricorso all’intero spettro delle raccomandazioni previste dal sistema di rating dell’intermediario da cui dipende.

7. Negli studi e analisi finanziarie (reports), predisposti dall’analista e in qualsiasi forma divulgati, devono venirne rese esplicite le finalità; l’analista rende anche nota la propria appartenenza all’AIAF.

8. L’analista finanziario si astiene dall’utilizzare, nei propri reports, termini o espressioni iperboliche, promissorie o denigratorie.

Art. 11 : Rapporti con le società emittenti

1. L'analista finanziario non può utilizzare a proprio vantaggio direttamente o indirettamente, nè comunicare a terzi (ivi compresi i clienti dell’intermediario), informazioni finanziarie rilevanti, generali o selettive, delle quali sia venuto in possesso nello svolgimento della sua attività professionale, e in quest’ultimo caso se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche.

2. Qualora l’analista trasmetta la versione definitiva in bozza dei reports prima della loro pubblicazione alle società oggetto dello studio, allo scopo di verifica di elementi di fatto, l’analista non sarà vincolato ad eventuali osservazioni ricevute dalla società destinataria dei reports. Tali bozze preliminari non devono indicare l’eventuale raccomandazione sul titolo oggetto di analisi, la cui definizione ricade nell’ambito di autonomia e responsabilità dell’analista.

3. L’analista finanziario non dovrà accettare regalie od omaggi da società oggetto di analisi, tali da influenzare la sua indipendenza ed oggettività di giudizio.

Art. 12 : Possesso e movimentazione di titoli degli analisti finanziari

1. L’analista finanziario può detenere, in via diretta o indiretta, strumenti finanziari (titoli e/o derivati) di emittenti sui quali abbia formulato con continuità reports, purché di tale possesso sia data informativa nell’ambito dei reports prodotti sui titoli dell’emittente in questione.

2. La detenzione, diretta e indiretta, e la movimentazione di strumenti finanziari oggetto di reports da parte dell’analista finanziario, dovranno avvenire nel rispetto e ai sensi della normativa vigente e delle procedure previste al riguardo dal codice di comportamento dell’intermediario alle cui dipendenze egli presta la propria attività, ove più rigorose rispetto a quelle del presente Codice.

3. L’analista finanziario non opera sui titoli oggetto di propri reports in senso contrario alle proprie raccomandazioni, fatti salvi i casi di operazioni di smobilizzo derivanti da comprovate necessità personali.

Sezione C: Rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i datori di lavoro
Art. 13 : Rapporto di colleganza in genere

1. Nei rapporti con i colleghi, il socio AIAF deve mantenere un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, evitando in particolare di strumentalizzare la propria appartenenza all’Associazione per fare concorrenza sleale a colleghi.
Art. 14 : Critiche rivolte a colleghi

1. Qualsiasi pubblica manifestazione a carattere denigratorio nei riguardi dell’operato di colleghi è vietata.

2. Ogni motivo di critica deve essere espresso direttamente all’interessato ovvero, ricorrendone i presupposti, all’Associazione.

Art. 15 : Controversie tra analisti finanziari

1. Eventuali controversie tra analisti finanziari Soci AIAF, relative al mancato rispetto dei principi del Codice di Comportamento, dovranno essere risolte attraverso i buoni uffici dell’Associazione.

Art. 16 : Rapporti con i collaboratori

1. Il socio AIAF informa i propri collaboratori circa i principi del Codice di Comportamento ai quali è vincolato e ne fornisce loro copia; egli deve inoltre adoperarsi per quanto possibile affinché i collaboratori rispettino tali principi.

2. Il socio AIAF promuove la preparazione professionale dei propri collaboratori.

Art. 17 : Rapporti con il datore di lavoro

1. Il socio AIAF informa il proprio datore di lavoro della sua appartenenza all’Associazione e dei conseguenti obblighi di osservanza dei principi del Codice di Comportamento.

2. In particolare, il socio AIAF informa il datore di lavoro dell’assunzione di incarichi professionali anche per conto di terzi, nello svolgimento dei quali si potrebbero verificare situazioni di conflitto d’interessi.

Sezione D: Rapporti con i mezzi di informazione e con le Autorità di vigilanza
Art. 18 : Rapporti con i mezzi di informazione

1. Nei rapporti con i mezzi di informazione, il socio AIAF deve usare linguaggio e comportamenti improntati a cautela e moderazione, al fine di evitare ogni ingiustificato o inopportuno allarme, interesse, entusiasmo o erronea interpretazione dell’opinione pubblica sui fatti e sulle opinioni conseguenti ai suoi incarichi e conoscenze professionali; la pubblicazione di stralci di opinioni o di giudizi del socio AIAF deve essere preventivamente vagliata nel contesto della comunicazione posta in essere, onde evitare deformazioni o strumentalizzazioni.

2. Le opinioni espresse su strumenti e prodotti finanziari o sul mercato in genere devono essere adeguatamente circostanziate, precisando a che titolo vengono manifestate e chi impegnano.

3. Il socio AIAF, se dipendente di un mezzo di informazione, non deve utilizzare per fini di informazione al pubblico dati o notizie ottenuti in riunioni riservate promosse dall’Associazione, nelle quali i rappresentanti di mezzi di informazione non sono ammessi per scelta dell’Associazione o delle società oggetto di incontro con gli analisti finanziari.

Art. 19 : Rapporti con le Autorità di vigilanza

1. Nei rapporti con le Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e sulle attività degli analisti soggette ad autorizzazione, il socio AIAF deve ispirarsi a rispetto, collaborazione ed applicazione di norme e raccomandazioni.

Sezione E: Rapporti con l’Associazione
Art. 20 : Dovere di conformarsi alle decisioni dell’Associazione e di collaborazione

1. Nei rapporti con gli organi dell’Associazione, il socio AIAF deve ispirarsi a rispetto, collaborazione e partecipazione attiva alla vita associativa.

2. Le decisioni legittimamente assunte dall’Associazione devono essere osservate da tutti gli analisti finanziari anche se dissenzienti in tutto o in parte sia sul contenuto, sia sui fini.

3. Eventuali dissensi devono essere manifestati nelle sedi competenti previste dallo Statuto.

4. Il socio AIAF ha il dovere di collaborare con l’Associazione per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità.

Art. 21 : Trasparenza

1. L’attività del socio AIAF deve essere sempre verificabile ed accertabile con la necessaria trasparenza per comprovarne la conformità alle norme di legge e regolamentari nonché ai principi del Codice di Comportamento, a fronte sia delle Autorità di vigilanza competenti, sia degli Organi dell’Associazione. In caso di trasgressioni o di vertenze sul comportamento, il socio AIAF deve prestare la massima collaborazione e disponibilità nel chiarire e dimostrare l’attività svolta.

Art. 22 : Sanzioni AIAF

1. Agli analisti finanziari soci AIAF che violino le norme contenute nel presente Codice di Comportamento, vengono applicate sanzioni che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere nel richiamo verbale, nel richiamo scritto, nella sospensione temporanea, sino all’espulsione a titolo definitivo dall’Associazione professionale di categoria, secondo modalità e procedure stabilite nello Statuto dell’AIAF.

L’AIAF darà pubblicità delle suddette sanzioni disciplinari erogate attraverso i suoi canali di comunicazione con l’esterno (es. sito Internet, notiziari ai Soci).

Allegato: Best practices degli intermediari
Il presente allegato contiene un insieme di raccomandazioni aventi per oggetto l’indipendenza e l’oggettività dell’attività di analisi finanziaria e research destinate ad applicarsi agli analisti finanziari i quali svolgono la propria attività alle dipendenze degli intermediari e nei limiti delle scelte organizzative degli intermediari stessi necessarie alla loro concreta attuazione e implementazione.


A. Posizione organizzativa

Nell’organigramma degli intermediari, la funzione di Investment Research non deve essere posta alle dipendenze della funzione di Finanza Aziendale.


B : Prevenzione dei conflitti di interesse

Gli intermediari devono dotarsi di procedure e risorse per individuare e far fronte ai possibili conflitti di interesse relativi all’Investment Research; in particolare, dovranno essere costituiti e resi efficaci dei “Chinese walls” tra l’attività di Finanza Aziendale e quella di Investment Research.


C : Rapporti con strutture aziendali

Nei rapporti con i colleghi del dipartimento di Finanza Aziendale (Corporate Finance) o di altre strutture aziendali l’analista finanziario dovrà attenersi alle procedure previste dall’intermediario volte a prevenire e impedire comportamenti viziati da conflitti di interesse nel rispetto e ai sensi della normativa vigente.


D : Disclosure

Gli intermediari devono fornire adeguata illustrazione e dare piena visibilità, nell’ambito dei reports, a quei fattori che possono influenzare l’indipendenza di giudizio dell’analista finanziario, nel rispetto e ai sensi della normativa vigente.


E : Attività degli analisti con esperienza inferiore ai 12/18 mesi

Il Capo dell’ufficio studi deve seguire con particolare cura ed attenzione l’attività svolta dall’analista che abbia un’esperienza inferiore ai 12/18 mesi.


F : Supervisory Analyst

1. Gli intermediari valutano l’opportunità di creare la funzione del “Supervisory Analyst”.

2. Il Supervisory Analyst dovrà verificare e certificare, sotto la sua responsabilità, che il report è stato redatto in osservanza delle regole etiche, professionali e di linguaggio previste dal presente Codice di Comportamento.

3. Nello svolgimento della sua attività, il Supervisory Analyst può sospendere la pubblicazione del report e richiedere all’analista modifiche ed integrazioni; solo il Supervisory Analyst può autorizzare la pubblicazione di un report, fatte salve le procedure organizzative dell’intermediario.

4. Il Supervisory Analyst dovrà venire prescelto tra le persone che abbiano maturato adeguata esperienza all’interno dell’ufficio studi.

5. In sua assenza, le sue funzioni di sorveglianza e controllo potranno esser svolte dal Capo Ufficio Studi.


G : Modalità di remunerazione dell’analista finanziario

1. La remunerazione dell’analista finanziario verrà tendenzialmente correlata, ove possibile, alla quantità e qualità delle raccomandazioni fornite.

2. L’analista non deve ricevere alcuna separata remunerazione variabile direttamente o indirettamente riconducibile a operazioni di finanza aziendale (quali, esemplificativamente, underwriting, collocamento, M&A advisory) a cui abbia preso parte, nè può ricevere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari provenienti da operazioni di IPO/collocamento sulle quali abbia elaborato reports.


H : Rapporti con i Media

1. Nei rapporti con organi di stampa e con i Media in generale, l’analista finanziario è tenuto all’osservanza delle procedure di comportamento definite dall’intermediario finanziario presso il quale svolge la propria attività.

2. In tale ambito, l’analista esprimerà giudizi ed opinioni relativi ai soli emittenti sui quali effettua regolare copertura di ricerca, attenendosi unicamente alle opinioni già rese pubbliche nell’ambito dei propri reports.

3. In nessun caso l’analista si servirà dei Media per divulgare in modo selettivo reports, parti di reports o informazioni specifiche atte ad influenzare il corso dei titoli di un emittente, salvo che non si tratti di informazioni già rese pubbliche.


I : Diffusione della ricerca

1. Le disposizioni del presente Codice di Comportamento non si applicano ai reports elaborati ad esclusivo uso interno dell’intermediario.

2. La distribuzione dei reports può essere riservata a una specifica categoria di utenti (es. clienti dell’intermediario) o rivolta al pubblico in generale; di entrambe le circostanze deve essere data notizia all’interno dei reports.

3. L’analista finanziario non deve divulgare a terzi i reports destinati a specifiche categorie di utenti, salvo che non venga autorizzato espressamente dall’intermediario.

Legislazione Europea

Accordo Europeo su un codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale per i contratti di mutuo

Il presente accordo è stato negoziato ed adottato dall'Associazione europea dei consumatori e dalle
associazioni europee del settore creditizio che offrono mutui destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali (vedasi infra). L'accordo costituisce il fondamento per l'attuazione del codice volontario di condotta (il "codice") da parte di qualsiasi istituto che offra mutui destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili ai consumatori.
La lista dei sottoscrittori è allegata al presente accordo.
L'accordo è diviso in due parti:
· Parte I: condizioni di attuazione e di controllo del codice volontario;
· Parte II: contenuti del codice volontario in materia di informativa da fornire ai consumatori:
- a livello di informazioni generali riguardanti i mutui offerti per l'acquisto o alla trasformazione di
immobili residenziali ("mutui casa");
- a livello di informazioni personalizzate allo stadio precontrattuale da presentarsi sotto forma di
"prospetto informativo europeo standardizzato".
L'obiettivo del codice è quello di garantire la trasparenza e la comparabilità dell'informazione.
Campo d'applicazione del codice volontario
Il codice si applica alle informazioni che i consumatori devono ricevere in relazione ai contratti di mutuo, nazionali e transfrontalieri, destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali.
Definizione di "mutuo destinato all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali" ("mutuo casa") ai fini dell'applicazione del codice.
Un mutuo destinato all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali (o "mutuo casa") è un credito concesso al consumatore per l'acquisto o la trasformazione dell'immobile privato che quest'ultimo possiede o ha intenzione di acquistare, garantito da un'ipoteca su un immobile di proprietà o da altra garanzia comunemente usata a tali fini in uno Stato membro.
I mutui che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 87/102/CE sul credito al consumo sono esclusi dall'ambito del presente codice.

Parte I: Condizioni di attuazione
Il codice volontario è attuato attraverso la seguente procedura:
1. Le associazioni europee del settore creditizio che hanno sottoscritto l'accordo daranno pubblicamente
annuncio del loro impegno a rispettare il codice.
2. Ognuna delle associazioni europee del settore creditizio invierà una raccomandazione ufficiale ai suoi
membri nazionali per invitarli ad:
2.1. annunciare pubblicamente la loro adesione al codice;
2.2. adottare tutte le misure necessarie a dare effettiva applicazione al codice e, segnatamente,
invitare tutti i singoli istituti che decidono di aderire al codice ad:
2.2.1. annunciare, entro 6 mesi dalla ratifica del codice, il loro impegno a rispettare il codice
stesso;
2.2.2. rendere pubblica la loro adesione al codice; e
2.2.3. notificare al registro centrale (vedasi paragrafo 7.2) il loro impegno a rispettare il codice
nonché la data di attuazione.
L'attuazione dovrebbe avvenire entro 12 mesi dalla data di notifica dell'impegno a rispettare il codice.
3. Il codice sarà reso pubblico e ve ne saranno degli esemplari disponibili presso tutte le filiali dei singoli istituti aderenti al codice.
4. Gli esemplari del codice messi a disposizione conterranno tutti il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'organismo competente a cui i consumatori potranno rivolgersi in caso di difficoltà nell'applicazione del codice.
5. I consumatori saranno informati dell'esistenza e della disponibilità del codice a mezzo di un avviso
contenuto nel "prospetto informativo europeo standardizzato".
6. Le associazioni europee del settore creditizio pubblicheranno un rapporto annuale sui progressi fatti
nell'attuazione del codice.
7. La Commissione europea ha indicato che:
7.1. sorveglierà l'attuazione e l'efficacia del codice; e
7.2. farà in modo che sia istituito un registro centrale che indichi quali istituti offrono mutui casa e
quali, tra questi, hanno adottato il codice;
7.3. emanerà una raccomandazione contenente il codice volontario, così come previsto nel
documento COM (1999) 232 del 11.05.99;
7.4. farà, entro i due anni successivi a tale raccomandazione, il punto sul funzionamento del codice
sulla base dei risultati della sua attività di controllo, dei rapporti annuali sui progressi fatti delle
associazioni europee del settore creditizio ed ogni altra informazione disponibile;
Immediatamente dopo, e sotto l'egida della Commissione europea, il codice sarà sottoposto, da parte di
tutti i partecipanti alla discussione, ad una revisione sulla base dei risultati della valutazione della
Commissione.
8. L'adesione al codice sarà aperta anche ad altri istituti che non facciano parte delle associazioni europee del settore creditizio che lo abbiano adottato.
Parte II: Codice di condotta volontario per i mutui destinati all’acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali (mutui casa)
Questo documento costituisce un codice di condotta volontario (d'ora in poi “codice"), concernente
l'informativa di natura non contrattuale da fornire al consumatore in relazione ai mutui casa. Il codice
costituisce il nucleo dell'accordo europeo su un codice volontario per tali contratti di mutuo (come definiti nell'accordo), che è stato negoziato e concordato tra le associazioni europee dei consumatori e le associazioni europee del settore creditizio.
Gli istituti firmatari del codice s'impegnano a fornire al consumatore, conformemente alle condizioni di
attuazione concordate e nella forma descritta qui appresso:
- informazioni generali a proposito dei mutui offerti;
- informazioni personalizzate allo stadio precontrattuale da presentarsi sotto forma di "prospetto informativo
europeo standardizzato".
La decisione definitiva se accettare o meno l'offerta di un credito da parte dell'ente offerente spetta al
consumatore.



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