Codes of conduct in Italy
(By Associazione Consumatori Piemonte )
Code of conduct, transparency and self-regulation in the
financial services
Documentation
The financial system
The financial system is the organized whole of the following parts:
those who look for and those who offer financial resources, the
inter-dealers that match them, the instruments that rule their relations,
the activity of who controls that rules are respected.
The players in the financial world are called institutional investors,
and are listed below:
1. Credit companies (banks). The banking activity is made up by
the collection of public saving and by the exercise of credit; said
activity is carried out by the companies (called credit companies)
authorized by the Bank of Italy. Besides the typical activity of
inter-dealing in the field of credit through the collection and
the use of funds, credit companies are authorized to carry on operations
of financial investment (in securities, participations, currencies),
operations of stocks and shares, and currency inter-dealing, complementary
operations (services for the public companies) and collateral operations
(leasing, factoring, etc.)
2. Merchant banks. Merchant banks are companies that cooperate with
companies in the strategic decisions, i.e. specific situations in
which a company takes crucial decisions: about its own financial
structure, about the stock exchange and about the typology of activities
carried out (purchase or sell of participations, going public, expansion
of the stockholding base by the sale of stocks to new shareholders,
etc.)
3. Financial institutions. They are characterized by the activity
of financing companies (leasing companies and factoring companies)
and individuals(consumer credit companies).
The leasing contract is a potential source of financing which takes
the form of a tenancy agreement between a (leasing) society which
owns the good and the company that use said good with the peculiarity
that, at the expiry of the contract, the user can become owner of
the leased good, by exercising the so called right of redemption.
In other words, the company pays an instaltment of tenacy to the
leasing company, instead of facing the financial disbursement at
the moment of the acquisition of the instrumental good.
The factoring contract finance the company by the acquisition of
its credits towards its clientele and the contextual advance of
part of said credits, against the acknowledgement of commissions
and interests.
Consumer credit companies give to the owner of the credit, i.e.
the consumer, the opportunity to carry out a purchase without having
cash, and insure the seller of the solvability of the purchaser.
4. Inter-dealer brokerage companies (SIM). They are societies with
a number of activities. The have substituted the stockbrokers, with
a much broader field of action. Among other things, they can negotiate
securities either on behalf of a third party (brokerage), or on
behalf of themselves (dealing); they can sell and allocate newly
emitted securities, manage personal estates, act as securities consultants,
and also solicit public savings (also through door-to-door solicitors
by means of duly registered financial services promoters).
5. Savings management companies (SGR). They are the only subjects
authorized to the collective management of the savings. Their social
object is to invest the collected capital in securities (treasury
bonds, obligations, national and foreign stocks, etc.). The goal
of savings management companies is to invest the capital of the
subscribers and to obtain the highest returns possible; as a matter
of fact, they manage the capital (for instance by means of investment
companies, assets administration, etc.), decide the investment policies,
buy and sell securities, cash the coupon or dividends.
6. Investment companies. They are collective funds where individual
investors deposit their respective capitals, which are in turn invested
in securities (national and foreign stocks, obligations, treasury
bonds, etc). Their goal is to obtain higher returns, lower costs,
higher contractual power in the investment and diversification of
the portfolio, through the collective management of many capitals.
7. Open-end fund company (Sicav). They are related to the investment
companies; their operational organizations is basically the same
(both are called OICVM, companies for the collective investment
in securities). The difference is that stocks subscribers become
also Sicav stockholders, with all the rights connected to this status
(for instance, the right to vote). These companies are called “open-end
funds” because the value of the portfolio of the securities,
subject to the variations of the titles included in said portfolio,
coincides with their own social capital.
8. Insurance companies. Their distinctive feature is the creation
of outstanding positive cash flows, as a consequence of the encashment
of revenues (insurance premiums) before they have to meet the costs
(payment of casualties and of the insured rents). Therefore, their
distinctive activity is to invest the excess of financial resources
in securities, stocks and shares, in line with the nature of the
insurance contract, i.e. characterized by stable returns in the
medium-long range. The evolution of both the insurance and the banking
activity are bringing forth the so-called bank-insurance company
which uses common distributive channels (banking outlets and insurance
agents) to promote their traditional products as well as the new
products with a double (credit and insurance) nature.
9. Pension funds. They are basically company or collective (people
belonging to a specific professional category) additional security
institutions. Their capital is constituted by the constant lodgement
of contributions by both the employee and by the employer. The investments
made by pension funds are characterized by the medium- to long-term
orientation, due to the high predictability of incoming and outgoing
financial resources. According to the law, they must be financed
as well by a quota of the financial provision to the retirement
allowance fund (Tfr); for the employees hired after April 28, 1993,
this quota is equal to the total of said provision.
Stock exchanges
They are the markets where particular values called stocks, paper
titles and derivatives are exchanged, i.e. sold and bought.
In other words, they are the ideal meeting place, not necessarily
a physical one, for anybody who wants to attract capitals to finance
their investments, and anybody who looks for investments opportunities
for their savings. Information technologies allows demand and offer
of securities to express their respective quotations in real time,
and without the need for the operators to actually meet.
Supervision bodies
The delicacy and the amount of the volumes involved calls for the
regulation and the supervision of the players in the financial world.
European bodies
At the European level, the primary supervision body is the SEBC
(European System of the Central Banks), which represents all the
Central Banks of the European countries. It began its operations
on January 1, 1999. Its main objective is to maintain price stability
within the European Community. Its operative branches are the European
Central Bank (BCE), whose task is to manage the exchange rates policy,
the cost of money policy and the policy on the financial activities
in general, and the National Central banks (BCN), who have to implement
in their respective countries the monetary policy decided at the
European level.
As far as the institutional setup of the Italian financial system
the following supervision and control bodies can be identified.
Italian bodies
Bank of Italy
The Bank of Italy is the National Central Bank. It manages several
technical activities in the payments system, the control of the
monetary base control, and the supervision of the banking system.
Following are some of the several functions performed by the Bank
of Italy:
- it mints coin, control the monetary base, promote and coordinate
inter-bank activities, at both national and international level;
- it aims at insuring the monetary stability and the functioning
of the financial circuits of the economy;
- it intervenes on the monetary and financial markets by selling
and buying securities;
- it re-finance banks;
- it determines the conditions of stability and efficiency of the
financial system in coordination with the activities of CONSOB and
Isvap;
- it supervise the market for financial institutions and it points
out situation and behavior potentially or actually detrimental to
competition and the market.
Consob
Consob stands for National Committee for the Stock Exchange Companies.
It manages the regulation and the supervision of the functioning
of the stock exchanges and of the activities of solicitation of
the public saving. It has also the power to interact with the operators
admitted to the stock exchanges. Following are some of the functions
performed by the Consob:
- it controls the activity of listed companies;
- it manages the admission to the stock exchange, the negotiation
systems, the liquidation systems and the compensation of the transactions;
- it supervises the inter-dealer brokers, in cooperation with the
Bank of Italy;
- it supervises company book-keeping (quality of company book-keeping,
satisfaction of the rules about mandatory book-keeping, shareholding
mix);
- it supervises the solicitation of the public saving (through the
approval of the informative statement required to the operators
which offer to the public investment and disinvestments opportunities)
and manages the register of the promoters by supervising the satisfaction
of the requirements of honorableness and professional skills.
Isvap
Isvap stands for Institutions for the supervision of private insurance
companies with collective interest. It supervises insurance companies.
Following are the main functions performed by Isvap:
- it supervises insurance companies and the operators of the insurance
market (agents, brokers), in order to monitor the technical, financial
and patrimonial management and to verify they comply with present
legal provisions;
- it undertakes analysis and researches of the insurance sector,
in order to control rates and to provide technical advisory;
- protection of competition in cooperation with the Antitrust Authority,
according to the cases stated by the law.
Covip
Covip stands for Committee for the supervision on pension funds.
Its task is to maintain the proper functioning of the system of
additional security (i.e. additional to the public one). To this
aim, it supervises the correct and transparent management and administration
of the funds.
These are the main functions performed by the Covip:
- supervision of the activity of the pension funds (management of
the register, inspection activity, rules for correct book-keeping,
definition of behavior rules);
- analysis and research on the state of previdential activities,
also in order to propose modifications of present rules.
Antitrust
The task of the Antitrust authority is to control and maintain
the competition of the market. It supervise and repress behaviors
(such as cartels, dominant positions, concentrations) detrimental
to fair competition. The main functions performed by the Antitrust
Authority are:
- supervision to avoid the formation of cartels among competitors
detrimental to consumers (for instance: illegal agreement on the
price of gasoline);
- discipline and protection of fair competition through limits to
the creation of dominant positions by a single competitor;
- supervision of the fairness of prices of specific goods (telephone,
town gas, electricity, water, gasoline, etc).
By means of summary, we could say that Bank of Italy deals with
banks, Consob with stock exchanges and patrimonial inter-dealing,
Isvap with insurance companies, Covip with pension funds; however,
the respective fields of actions of these supervision body are not
so neatly marked.
National legislation
Codice di comportamento del settore Bancario e Finanziario dell’
ABI -Associazione Bancaria Italiana
Introduzione
Il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario
(d'ora in poi Codice) si colloca nel complesso delle iniziative
intraprese dall'Associazione Bancaria Italiana finalizzate al miglioramento
del servizio offerto alla clientela.
Il Codice impegna l'aderente a comportamenti volti, nell'interesse
del cliente, a rendere più soddisfacente la relazione e,
in particolare, ad agevolare la comprensione delle condizioni economiche
e negoziali e delle modalità di offerta e di utilizzo dei
prodotti e dei servizi.
In quanto tale, rappresenta un punto di riferimento per tutti i
comportamenti che l'aderente deve adottare nei confronti della clientela.
Il Codice è ad adesione volontaria e può essere sottoscritto
dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'Abi
o appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'Abi.
L'aderente si impegna a pubblicizzare la propria adesione al Codice
ed a fornire una copia del Codice a chiunque ne faccia richiesta.
Al fine di garantire la coerenza dei principi enunciati nel Codice
all'evoluzione della normativa, delle prassi operative e delle modalità
di offerta dei prodotti e servizi, il Codice è sottoposto
a revisione ogni due anni e, comunque, ogni qualvolta l'Associazione
Bancaria Italiana lo ritenga opportuno.
I termini di seguito indicati assumono nel Codice il significato
espresso dalle seguenti definizioni.
Aderente
la banca o l'intermediario finanziario, che ha sottoscritto il presente
Codice.
Cliente
l'utilizzatore di un prodotto o servizio, con l'esclusione delle
banche e degli altri intermediari finanziari.
Prodotto/Servizio
il risultato di attività o di processi di lavoro svolti dall'aderente
per soddisfare le esigenze del cliente.
Inizio del rapporto
la conclusione di un contratto in forma scritta o verbale se consentita.
Fornitura del Prodotto/Servizio
l'insieme delle attività e dei processi di lavoro svolti
dall'aderente dall'inizio alla cessazione del rapporto.
Cessazione del rapporto
l'interruzione definitiva della fornitura del prodotto/servizio,
conseguente alla scadenza del termine previsto dal contratto o alla
presa di conoscenza, da parte del cliente o dell'aderente, della
decisione della controparte di interrompere l'utilizzazione o la
fornitura del prodotto/servizio.
Promozione
ogni forma di comunicazione commerciale o altra attività
finalizzata a sviluppare la vendita di prodotti/servizi.
Assistenza
l'attività volta a fornire, su richiesta del cliente, informazioni
circa la tipologia dei prodotti/servizi, le relative modalità
di offerta e di utilizzo degli stessi.
Reclamo
ogni rilievo manifestato esplicitamente dal cliente, in forma scritta
o verbale, avente per oggetto aspetti della relazione con l'aderente.
Parte 1.
I principi generali
I Principi Generali si applicano all'intera attività svolta
dall'aderente nei confronti del cliente e comportano per l'aderente
stesso l'impegno a:
svolgere la propria attività con trasparenza, diligenza e
professionalità;
informare il cliente sulle condizioni economiche dei prodotti/servizi
offerti, anche con riferimento alla composizione delle spese e degli
oneri fiscali accessori;
fornire al cliente l'assistenza necessaria per migliorare l'utilizzo
e facilitare la comprensione dei propri prodotti/servizi, nonché
di quelli commercializzati dall'aderente per conto di terzi;
garantire la riservatezza nel trattamento delle informazioni sui
clienti, attuali e passati, nel rispetto degli obblighi di legge
e degli specifici accordi tra le parti;
garantire la sicurezza nel trattamento delle informazioni da parte
del proprio personale, attraverso l'affidabilità dei sistemi
e delle tecnologie utilizzate;
accertare, secondo le modalità stabilite dalla legge, l'identità
delle persone che si rivolgono ad esso per svolgere operazioni;
richiedere la collaborazione del cliente per acquisirne migliore
conoscenza, nell'interesse del cliente stesso e dell'aderente, allo
scopo di impedire un uso improprio del sistema bancario e finanziario;
curare le condizioni di accessibilità alle strutture fisiche
e la riservatezza nello svolgimento delle operazioni;
diffondere il Codice tra i propri dipendenti e collaboratori, affinché
ne acquisiscano conoscenza e rispettino i principi in esso contenuti.
Parte 2.
La normativa di riferimento
Oltre ai Principi Generali enunciati nella prima parte e specificamente
riferibili agli obblighi contenuti nel presente Codice, sono in
questa sede evidenziate le principali leggi, e relative disposizioni
di attuazione, che l'aderente è in ogni caso tenuto ad osservare
nell'ambito della relazione con la propria clientela.
Ci si riferisce, in particolare, a:
1. decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 per la
parte relativa alla «Trasparenza delle condizioni contrattuali»
(Titolo VI) e relative istruzioni di attuazione (legge n. 154 del
17 febbraio 1992; legge n. 142 del 19 febbraio 1992 e normativa
di attuazione);
2. legge n. 1 del 2 gennaio 1991 recante la «Disciplina dell'attività
di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione
dei mercati mobiliari» e Regolamento emanato con delibera
Consob n. 8850 del 9 dicembre 1994;
3. legge n. 197 del 5 luglio 1991, recante «Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio», relative disposizioni di attuazione
e «Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni
sospette» diffuse dalla Banca d'Italia nel novembre 1994.
Del citato complesso regolamentare si riportano di seguito alcuni
principi fondamentali, sintetizzati e semplificati per consentirne
un'agevole lettura.
Trasparenza delle condizioni contrattuali (sintesi esplicativa)
1. Operazioni e servizi bancari e finanziari
Gli aderenti rendono pubblici mediante l'esposizione di avvisi sintetici
e la messa a disposizione di fogli informativi analitici in ciascun
locale aperto al pubblico i tassi di interesse effettivamente praticati
per le operazioni di credito e di raccolta, le altre condizioni
praticate per le operazioni medesime, le valute applicate per il
calcolo degli interessi a debito e a credito dei clienti, i prezzi
e le altre condizioni praticati per gli altri servizi offerti dall'aderente.
I predetti tassi di interesse vengono pubblicizzati nella misura
massima per le operazioni attive (di credito) e minima per quelle
passive (di raccolta).
In particolare, i fogli informativi analitici riportano per le operazioni
e i servizi offerti tutte le informazioni relative alle predette
condizioni economiche, dettagliate secondo le modalità di
esecuzione dei rapporti (ad esempio, forma tecnica e durata).
I contratti stipulati con la clientela sono redatti in forma scritta,
salvo specifiche eccezioni consentite dalla legge: ad esempio, prestazioni
occasionali di operazioni e servizi, quali gli ordini di pagamento
a favore di terzi, o l'acquisto e vendita di valuta estera nelle
sue diverse forme.
I contratti redatti in forma scritta contengono le indicazioni relative
al tasso di interesse e ad ogni altro prezzo e condizione praticati,
nonché gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Un esemplare di detti contratti deve essere in ogni caso consegnato
al cliente all'atto della relativa sottoscrizione.
Nelle operazioni attive o passive in lire a breve termine (non superiore
ai 18 mesi), il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento
ad una durata di 365 giorni (anno civile).
Nel caso di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche
pattuite, l'aderente provvederà ad informare il cliente mediante
apposita comunicazione scritta al domicilio dello stesso ovvero
attraverso apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, qualora detta variazione sia generalizzata.
Si rammenta che il cliente, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione
della predetta comunicazione o dalla pubblicazione del predetto
avviso, ha diritto di recedere dal contratto senza penalità
e di ottenere, comunque, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione
delle condizioni precedentemente in essere.
Il cliente, per quanto concerne i rapporti regolati in conto corrente,
ha diritto a ricevere estratti conto con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile.
Per tutti gli altri contratti di durata avrà, invece, diritto
a ricevere alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta
all'anno, entro 30 giorni dalla fine dell'anno solare, una comunicazione
chiara e completa dalla quale si evincano i tassi di interesse applicati
nel corso del rapporto, la decorrenza delle valute, la capitalizzazione
degli interessi, le ritenute di legge operate, le somme a qualsiasi
titolo addebitate o accreditate ed ogni altro elemento necessario
al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo
di riferimento.
2. Credito al consumo
Nelle operazioni di credito al consumo effettuate con persone fisiche
che agiscono per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale
o professionale, gli aderenti sono tenuti ai medesimi obblighi di
pubblicità sopra descritti, integrando detta pubblicità
con l'indicazione del tasso annuo effettivo globale (Taeg), che
rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore,
nonché del relativo periodo di validità.
Tale tasso è espresso in percentuale annua del credito concesso
e comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare
il credito medesimo.
I contratti di credito al consumo sono stipulati in forma scritta
ed indicano:
l'ammontare e le modalità di finanziamento
il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate
il Taeg e il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il
medesimo tasso può essere modificato
l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo
del Taeg o, nei casi in cui ciò non sia possibile, una stima
realistica
le eventuali garanzie richieste
le eventuali coperture assicurative non incluse nel calcolo del
Taeg.
Si rammenta che la facoltà di adempiere in via anticipata
o di recedere dal contratto senza penalità spetta al consumatore
senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato,
secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 3 del
D.M. 8 luglio 1992, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo
del credito: in tal caso, il consumatore è tenuto a versare
il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino
a quel momento e, se pattuito, un compenso comunque non superiore
all'1% del capitale residuo.
Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari
(sintesi esplicativa)
Nell'attività di intermediazione mobiliare l'aderente ha
l'obbligo di:
pubblicare e trasmettere ai clienti apposito documento informativo,
redatto secondo le disposizioni emanate dalla Consob, contenente
l'indicazione e la descrizione delle attività svolte, nonché
l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo;
stipulare in forma scritta i contratti, indicando la natura dei
servizi forniti, le relative modalità di svolgimento e l'entità
ed i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché
le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia
del contratto deve essere contestualmente consegnata al cliente;
acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria
del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività
di intermediazione mobiliare;
operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato
sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni
e su qualsiasi altro fatto o circostanza necessari per prendere
consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;
non consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria
o eccessiva in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;
non effettuare operazioni per conto della propria clientela qualora
l'aderente si trovi, anche indirettamente, in una situazione di
conflitto di interesse, salvo che abbia rivelato per iscritto al
cliente la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione
ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito
per iscritto all'effettuazione della stessa;
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di gestione
di patrimoni, l'aderente, oltre all'osservanza degli obblighi sopra
descritti, deve:
agire esclusivamente in nome e per conto dei clienti;
stipulare apposito contratto scritto, nel quale sono specificati
la natura dei servizi forniti, i poteri conferiti all'aderente,
il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico,
l'ammontare del compenso oltre al quale nulla è dovuto ovvero
i criteri completi per la sua determinazione.
Tale contratto - salvo preventiva e specifica rinuncia scritta del
cliente - non acquista efficacia prima del quinto giorno lavorativo
successivo a quello della sua sottoscrizione; entro tale termine,
il cliente ha facoltà di recedere, senza spese né
corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione scritta
all'aderente;
non contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnano lo
stesso oltre i valori affidati in gestione;
inviare al domicilio del cliente, almeno ogni trimestre, rendiconti
dai quali risultino in modo analitico e secondi i criteri stabiliti
dalla Consob, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione
e le variazioni intervenute nel periodo di riferimento;
non affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che
per gli atti per i quali la sostituzione è resa necessaria
dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione
al cliente.
Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio.
Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette
(sintesi esplicativa)
L'aderente deve identificare tutti i soggetti che richiedano l'accensione
di rapporti continuativi, riportando in un proprio archivio informatico
le relative generalità complete, gli estremi di un documento
di identificazione ed il codice fiscale.
L'aderente deve altresì registrare i predetti dati identificativi
dei soggetti che richiedano operazioni che comportino trasmissione
o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo (ad esempio
contante, assegni e vaglia bancari e postali, bonifici), di importo
superiore a venti milioni (in lire o valuta equivalente).
Gli assegni e vaglia bancari e postali di importo superiore a venti
milioni di lire devono recare la clausola di «non trasferibilità».
L'aderente è tenuto a riferire al Ministro del Tesoro la
mancanza di tale clausola.
Il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore
a venti milioni di lire.
I trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore in lire
o valuta estera di importo superiore a venti milioni di lire devono
avvenire per il tramite degli intermediari abilitati (ad esempio
uffici della Pubblica Amministrazione, banche, Sim, fiduciarie,
imprese ed enti assicurativi, ecc.).
L'aderente è tenuto a segnalare, sulla base delle «Indicazioni
operative» della Banca d'Italia, le operazioni per le quali
abbia il sospetto che il denaro o i beni siano oggetto di riciclaggio,
traendo origine da un «delitto non colposo».
Si sottolinea che tutti gli obblighi sopra evidenziati potranno
essere oggetto di modifiche normative che interverranno successivamente
alla pubblicazione del presente Codice.
In tal caso gli aderenti si atterranno ai comportamenti prescritti
dalle nuove norme.
Parte 3
La relazione con il cliente
La relazione con il cliente si realizza attraverso le seguenti fasi:
1. L'inizio del rapporto
2. La fornitura del prodotto/servizio
3. La cessazione del rapporto
4. La promozione del prodotto/servizio
5. L'assistenza del prodotto/servizio
Si sottolinea che le prime tre fasi sono evidenziate secondo la
sequenza temporale che le caratterizza nell'ambito della relazione
con il cliente.
Le ultime due si riferiscono, invece, ad attività che l'aderente
può svolgere durante l'intera vita del rapporto con il cliente.
1. L'inizio del rapporto
L'aderente si impegna a:
utilizzare nei contratti una forma grafica di facile lettura;
fornire al cliente l'assistenza necessaria affinché tutte
le clausole contrattuali risultino pienamente comprensibili, evidenziando
in particolare le condizioni economiche ed i termini che potrebbero
influire sulle prestazioni del prodotto o del servizio;
fornire - su richiesta del cliente - una copia in bianco del contratto
relativo al prodotto o al servizio offerto.
2. La fornitura del prodotto/servizio
L'aderente si impegna a:
garantire al cliente la possibilità di identificare ogni
interlocutore che agisca in nome e per conto dell'aderente;
fornire i prodotti e servizi in conformità alle condizioni
di offerta e alle modalità di fruizione degli stessi;
dare comunicazione, anche attraverso forme impersonali, delle modifiche
intervenute nelle modalità di offerta e di fruizione dei
prodotti e servizi;
valutare eventuali proposte o suggerimenti del cliente volti a migliorare
la fornitura del prodotto o del servizio;
fornire le informazioni che permettono l'utilizzo corretto del prodotto
o del servizio.
3. La cessazione del rapporto
L'aderente si impegna a:
richiamare l'attenzione del cliente sulle clausole e sulle condizioni
relative alla cessazione del rapporto;
fornire le informazioni sugli effetti derivanti dalla cessazione
del rapporto;
operare in modo che, tenendo conto della propria struttura organizzativa
e della natura del rapporto, tutte le attività relative alla
cessazione dello stesso vengano effettuate nel minor tempo possibile.
4. La promozione del prodotto/servizio
La promozione può avvenire prevalentemente mediante:
relazione interpersonale (allo sportello, presso il domicilio del
cliente; attraverso il colloquio telefonico);
strumenti ed apparecchiature informatiche (es. Bancomat, ecc.);
opuscoli ed altri supporti informativi messi a disposizione nei
propri locali aperti al pubblico;
materiale promozionale inviato al domicilio del cliente;
altri strumenti di comunicazione (stampa, televisione, radio, affissioni,
ecc.).
A tal proposito l'aderente si impegna a:
svolgere la propria attività promozionale in modo da favorire
la corretta comprensione delle caratteristiche dei prodotti e servizi
offerti;
formulare le offerte di prodotti e servizi in aderenza alle proprie
effettive capacità professionali ed organizzative;
rispettare la volontà del cliente, espressa per iscritto,
di non essere destinatario di ripetute azioni promozionali a mezzo
di contatti telefonici.
5. L'assistenza del prodotto/servizio
L'aderente si impegna a fornire:
le informazioni sulle opportunità ed alternative commerciali
offerte, nell'ambito della propria gamma di prodotti e servizi,
utili alla risoluzione delle specifiche esigenze del cliente;
le informazioni sui prodotti e servizi commercializzati per conto
di terzi o offerti con il concorso di terzi;
le informazioni e gli strumenti utili a prevenire o ad affrontare
le situazioni di emergenza.
Parte 4
L'attività dell'aderente
Le motivazioni alla base della relazione con l'aderente sono riconducibili
in linea generale alle seguenti esigenze espresse dal cliente:
investimento
finanziamento
incassi e pagamenti
La risposta dell'aderente a tali esigenze è configurabile
nelle seguenti attività:
raccolta e gestione del risparmio
concessione del credito
fornitura di servizi di incasso e pagamento
1. La raccolta e la gestione del risparmio
Nell'ambito dell'attività di raccolta e gestione del risparmio
l'aderente offre una gamma di prodotti e servizi che vanno dal conto
corrente e dalle altre forme di deposito fino alla gestione patrimoniale
e alle altre operazioni di intermediazione in valori mobiliari.
In questo contesto particolare rilevanza riveste l'assistenza che
l'aderente deve prestare al cliente in relazione al contenuto specifico
dei singoli prodotti e servizi.
In particolare, oltre al rispetto dei principi enunciati nelle altre
parti del Codice, l'aderente si impegna a:
illustrare in modo completo e comprensibile le caratteristiche dei
prodotti e servizi offerti, in particolare, con riferimento alla
durata, ai vincoli e alle opportunità di smobilizzo;
fornire le informazioni relative ai tassi applicati e ai rendimenti;
qualora non siano predeterminati, illustrare le modalità
di quantificazione degli stessi;
rappresentare gli aspetti di rischio anche di natura non finanziaria.
Con riguardo all'attività di intermediazione mobiliare, l'aderente
al presente Codice si conforma alle norme prescritte dal «Codice
di comportamento dei componenti gli organi amministrativi, dipendenti
e collaboratori degli intermediari autorizzati di cui alla legge
n. 1 del 2 gennaio 1991».
(Vedi art. 15 del Regolamento emanato con delibera Consob n. 8850
del 9 dicembre 1994).
In particolare, vengono in questa sede richiamati alcuni principi
del suddetto «Codice» che stabiliscono:
1. per gli organi amministrativi, il divieto di:
compiere, anche per interposta persona, operazioni su valori mobiliari,
sulla base di informazioni specifiche acquisite in relazione allo
svolgimento delle proprie funzioni, fino a quando dette informazioni
non siano state rese pubbliche;
utilizzare le suddette informazioni nell'interesse proprio o dei
terzi, comunicarle ad altri e indurre chiunque ad operare sui valori
mobiliari cui le informazioni stesse si riferiscono;
2. per i dipendenti, l'obbligo di:
comportarsi con correttezza e professionalità nella cura
degli interessi dei clienti, mantenendo, comunque, la riservatezza
sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai clienti
stessi o di cui dispongano in ragione della propria funzione;
non utilizzare le suddette informazioni nell'interesse proprio o
di terzi ed, in particolare, non comunicarle ad altri nè
indurre chiunque ad operare sui valori mobiliari cui le informazioni
stesse si riferiscono;
rispettare - qualora effettuino operazioni mobiliari per proprio
conto, avvalendosi delle apposite strutture e dei servizi dell'aderente
da cui dipendono ovvero tramite altri intermediari autorizzati -
le disposizioni previste dalla legge n. 1/91 e dai relativi Regolamenti
di attuazione, le norme del richiamato «Codice» e le
istruzioni che regolano le modalità e le condizioni stabilite
dall'intermediario per l'accettazione, l'esecuzione ed il regolamento
degli ordini relativi alle operazioni ammesse;
non effettuare in contropartita con i clienti operazioni su valori
mobiliari per proprio conto anche per interposta persona;
mantenere la riservatezza sulle informazioni specifiche, relativamente
ai valori mobiliari, acquisite in ragione dello svolgimento della
propria attività di lavoro, potendo effettuare operazioni
per conto proprio, anche per interposta persona, su tali valori,
solo quando tali informazioni siano state rese pubbliche;
3. per i promotori finanziari, l'obbligo di:
rispettare le stesse disposizioni previste per i dipendenti, in
quanto compatibili con l'attività da essi svolta; l'osservanza
di tali disposizioni, nel caso di promotori che agiscono in qualità
di agenti o mandatari dell'aderente, deve essere prevista nei contratti
di agenzia o di mandato e la relativa violazione costituisce grave
inadempienza contrattuale che può comportare la risoluzione
del contratto di agenzia o di mandato e l'obbligo dell'inadempiente
al risarcimento del danno;
operare in modo che il cliente sia adeguatamente informato sulla
natura e sui rischi delle operazioni in valori mobiliari, sulle
loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari
per assumere consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Si rammenta che il predetto «Codice» dispone che l'inosservanza
degli obblighi e dei divieti previsti dallo stesso potrà
assumere rilievo sul piano disciplinare, ferme restando le eventuali
responsabilità di altra natura.
2. La concessione del credito
2.1 Generalità
Nell'attività di concessione del credito, oltre al rispetto
dei principi enunciati nelle altre parti del Codice, l'aderente
si atterrà alle specifiche regole di comportamento di seguito
indicate, poste nell'interesse generale dei clienti e a tutela degli
stessi.
In particolare, esso si impegna a:
ridurre il più possibile i tempi per le decisioni sulle richieste
di affidamento, tenendo conto della propria struttura organizzativa,
delle procedure interne e della tipologia del fido richiesto;
seguire criteri di trasparenza nelle procedure per la valutazione
delle richieste di affidamento, al fine di consentire la conoscenza
dello stato di avanzamento della pratica di fido;
sensibilizzare i clienti sulla necessità di un'accorta gestione
degli assegni bancari nonché sui rischi insiti nel richiedere
prestiti a soggetti non legittimati a svolgere attività di
finanziamento;
rafforzare le procedure interne per il controllo del proprio personale,
affinché siano rispettati i principi di cui ai punti precedenti.
2.2 Modalità operative
Per una corretta attività di concessione del credito e al
fine di formarsi un ragionevole convincimento in merito alla capacità
di rimborso, l'aderente acquisisce e valuta una serie di notizie
che riguardano il richiedente, l'attività svolta e le finalità
del finanziamento richiesto.
In relazione alla valutazione della domanda di concessione del credito
e dell'eventuale successiva disponibilità, oltre alla situazione
patrimoniale e reddituale, l'aderente deve:
tener conto di informazioni desunte dai rapporti commerciali intrattenuti
in passato, ottenute da agenzie specializzate oppure fornite dal
cliente stesso;
informare il cliente circa l'elenco dei documenti da produrre per
l'apertura dell'istruttoria di concessione del credito, fatte salve
le integrazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'istruttoria
stessa;
comunicare al cliente, anche attraverso forme impersonali, i tempi
medi di risposta alla richiesta di credito, decorrenti dal completamento
della documentazione necessaria e determinati in relazione alla
tipologia e alla complessità del finanziamento;
indicare, conseguentemente, i tempi medi necessari per l'effettiva
disponibilità del finanziamento stesso;
adottare procedure interne di valutazione, gestione e controllo
dei crediti che tutelino la riservatezza delle informazioni.
2.3 Assistenza
L'aderente si impegna a fornire un'assistenza adeguata per la comprensione
degli aspetti contrattuali connessi all'erogazione e all'utilizzo
del credito, in particolare su:
le modalità di rimborso
le modalità di revoca da parte dell'aderente
le modalità di recesso e di estinzione anticipata da parte
del cliente
gli aspetti di rischio connessi alla specifica tipologia di finanziamento.
3. La fornitura di servizi di incasso e pagamento
Nell'attività di fornitura di servizi di incasso e pagamento,
oltre al rispetto dei principi enunciati nelle altre parti del Codice,
l'aderente si impegna a:
illustrare in modo completo e comprensibile i rischi connessi alla
specifica tipologia dei servizi e degli strumenti di incasso e pagamento;
evidenziare le responsabilità del cliente connesse al possesso,
all'uso, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti di
pagamento;
comunicare tempestivamente l'impossibilità di eseguire l'ordine
del cliente;
adottare efficaci criteri di sicurezza nel caso in cui gli ordini
di incasso o pagamento vengano impartiti attraverso l'utilizzo diretto
di collegamenti informatici e telematici tra cliente e aderente.
L'esecuzione degli ordini di incasso o pagamento è assicurata
per il tramite di infrastrutture consortili e centri applicativi
che intervengono nel trasporto delle informazioni telematiche necessarie
alla corretta esecuzione degli ordini stessi.
Parte 5
Il reclamo del cliente
L'aderente si impegna a:
adottare una procedura interna per il trattamento celere e corretto
dei reclami del cliente;
informare il proprio cliente dell'esistenza della procedura per
i reclami, fornendo indicazioni circa le modalità da seguire
e le ulteriori iniziative da intraprendere nell'eventualità
che l'esito del reclamo sia ritenuto insoddisfacente;
garantire nei propri locali aperti al pubblico la presenza di personale
a conoscenza della procedura interna per i reclami e in grado di
assistere i clienti fornendo al riguardo le relative informazioni;
accettare il reclamo presso uno qualunque dei propri locali aperti
al pubblico;
non richiedere rimborsi di alcun genere al cliente per le attività
necessarie all'esame del reclamo ed alla risposta da fornire;
monitorare periodicamente i reclami pervenuti al fine di interpretarne
la motivazione o rilevare le eventuali anomalie verificatesi durante
la fornitura del prodotto o servizio;
valutare gli eventuali interventi di tipo organizzativo e regolamentare
da effettuare per evitare il ripetersi del reclamo stesso.
In relazione ai reclami presentati dalla clientela, si ricorda che
l'aderente può aver sottoscritto l'«Accordo per la
costituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman Bancario».
In tal caso la relativa adesione e il contenuto del Regolamento
dell'Accordo saranno pubblicizzati a mezzo di idonea documentazione
asportabile presso i locali dell'aderente aperti al pubblico.
Tale Accordo regola «qualunque questione derivante da rapporti
intrattenuti con l'ente creditizio e avente per oggetto rilievi
circa il modo con cui l'ente creditizio abbia gestito operazioni
e servizi», come desumibile dall'art. 1 del relativo Regolamento.
Nel caso in cui l'aderente al presente Codice abbia sottoscritto
anche il suddetto Accordo, il cliente ha a disposizione gli strumenti
previsti dal citato Regolamento, al quale si rimanda, per la presentazione
del suo reclamo.
Restano ferme per gli aderenti le regole del Codice di cui al presente
paragrafo.
Codice di comportamento dei soci AIAF (Associazione Italiana degli
Analisti Finanziari)
Premessa
Art. 1 : Ambito di applicazione del Codice di Comportamento
1. Il presente Codice di Comportamento si applica alle attività
svolte dai soci AIAF come di seguito definiti. Esso va ritenuto
altresì alla stregua di best practice di comportamento per
gli analisti finanziari non iscritti all’AIAF.
2. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, sono soci dell’AIAF
"gli analisti finanziari le cui attività ed esperienze
professionali includono, in tutto o in parte, lo studio, l’analisi,
la valutazione delle aziende e degli investimenti in strumenti e
prodotti finanziari, la conoscenza, l’applicazione delle tecniche
e l’utilizzo degli strumenti del mercato finanziario, la gestione
di portafoglio di strumenti e prodotti finanziari, nonché
la consulenza per investimenti in strumenti e prodotti finanziari".
3. Il presente Codice di Comportamento si affianca ai principi
e alle regole che i soci AIAF sono già tenuti ad osservare
per le loro specifiche attività professionali, diverse da
quelle elencate al comma 2.
Art. 2 : Definizioni
1. Nel presente Codice di Comportamento:
a. Associazione o AIAF: designa l’Associazione Italiana degli
Analisti Finanziari, costituita il 25/1/1971 e regolata dallo Statuto
vigente.
b. Analista finanziario: designa il socio (ordinario, aggregato,
onorario) dell’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari.
Possono fregiarsi della qualifica di analista finanziario anche
coloro i quali abbiano maturato una significativa e comprovata esperienza
nel campo dell'analisi e della valutazione degli investimenti in
strumenti e prodotti finanziari, ovvero abbiano frequentato i corsi
di formazione organizzati dall’AIAF e superato con esito favorevole
il relativo esame finale, pur non essendo iscritti all’Associazione.
c. Consulenza d’investimento: è una comunicazione che
intende influenzare una decisione d’investimento. Essa può
anche non essere esplicita: la sola descrizione di fatti può
talvolta essere presentata in modo tale da indurre il destinatario
della comunicazione ad effettuare una decisione d’investimento.
Di conseguenza, la mancanza di specifiche raccomandazioni non rende
di per sé "neutrali" le informazioni diffuse da
un analista finanziario, il quale deve pertanto presumere che la
diffusione di suoi studi e ricerche costituisce consulenza d’investimento,
salvo diretta evidenza contraria.
d. Autorità di vigilanza: designa, specificatamente, la CONSOB
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la Banca
d’Italia, l’ISVAP – Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private, nonché le Autorità ministeriali
competenti.
TITOLO I: Principi Generali
Art. 3 : Obblighi dei Soci AIAF
1. Il socio AIAF svolge la propria attività professionale:
a. con lealtà e correttezza;
b. con neutralità, integrità, indipendenza, professionalità
ed obiettività di giudizio;
c. nei propri lavori di analisi e nelle conclusioni delle raccomandazioni
d’investimento fa risultare una netta distinzione tra fatti
ed opinioni;
d. non accetta incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza del socio AIAF a svolgere l’incarico
conferitogli;
e. cura costantemente la propria preparazione professionale, conservando
ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento all’orizzonte
internazionale nel quale si proietta la sua attività;
f. ispira il proprio comportamento allo scrupoloso rispetto delle
norme di legge e regolamentari, conformandosi alle disposizioni
emanate dalle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo
sulle attività pertinenti alle sue funzioni professionali.
2. I soci AIAF svolgono la loro attività professionale secondo
principi di etica e deontologia previsti dalle rispettive funzioni
specialistiche regolamentate ed autorizzate.
TITOLO II: Principi relativi all’attività di analista
finanziario svolta dai Soci AIAF
1. Il presente titolo si applica alle attività di analista
finanziario del socio AIAF (di seguito anche “analista finanziario”),
per tale intendendosi quelle consistenti:
a. nell’analisi e la valutazione delle aziende e degli investimenti
in strumenti e prodotti finanziari;
b. nella elaborazione di ratings sul merito di credito di società
emittenti di prestiti obbligazionari o di altri titoli di debito;
c. nella gestione di portafoglio di strumenti e prodotti finanziari;
d. nella consulenza per investimenti in strumenti e prodotti finanziari.
Sezione A: Rapporti con i clienti
Art. 4 : Rapporti con i clienti in generale
1. Il socio AIAF deve svolgere la propria attività con competenza,
diligenza, correttezza e riservatezza: egli non deve accettare un
incarico o proseguirne l’esecuzione se il comportamento o
le richieste del cliente o altri motivi non consentono di improntare
la propria condotta a tali principi.
Art. 5 : Conflitto di interessi
1. Il socio AIAF che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario rilevante nell’oggetto della propria analisi o
consulenza d’investimento, non deve accettare l’incarico
senza far rilevare al cliente, direttamente o tramite il proprio
datore di lavoro, l’esistenza di tale interesse; se l’incarico
è confermato ed accettato, egli deve astenersi da ogni operazione
finanziaria connessa con l’incarico stesso o che lo ponga
comunque in conflitto d’interessi.
2. Il socio AIAF deve agire nell’interesse esclusivo del
cliente, anteponendo l’interesse di quest’ultimo al
proprio, sempre nel rispetto dei principi generali.
3. L’incarico deve essere assunto in modo esplicito con specificazione
dell’oggetto, delle finalità, delle informazioni e
collaborazioni richieste, dei tempi previsti, nonché delle
competenze preventivabili; queste non possono essere connesse al
risultato delle analisi svolte o dei consigli d’investimento
o della gestione di portafoglio effettuata.
4. Il socio AIAF ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi
di un proprio cliente.
5. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento
del nuovo incarico professionale determini la violazione del segreto
sulle informazioni fornite da altro cliente, ovvero quando la conoscenza
degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente altro cliente.
Art. 6 : Dovere di prudenza
1. Il socio AIAF incaricato per la gestione di portafoglio o per
la consulenza d’investimento deve svolgere con prudenza l’incarico
ricevuto, senza impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al
cliente o per conto del cliente, ovvero promettendo i risultati
della gestione.
Art. 7 : Obbligo di riservatezza
1. Il socio AIAF si obbliga a rispettare il segreto professionale
con riferimento a qualsiasi notizia, dato o informazione di carattere
confidenziale o privilegiato, riguardante la clientela, la società
o il gruppo di appartenenza di cui egli sia in possesso in ragione
della sua attività professionale.
2. Il socio AIAF che acquisisce un’informazione di carattere
confidenziale dalla clientela o dalle controparti, o comunque ne
disponga in ragione della sua funzione, non può comunicarla
a terzi all’interno o all’esterno della società,
salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere
ai propri doveri professionali e purché sia evidenziato il
carattere confidenziale della stessa.
3. Nell’ipotesi in cui il socio AIAF acquisisca informazioni
su atti illegali del cliente, egli valuterà l’opportunità
di rinunciare all’incarico, tenendo conto della normativa
vigente.
4. Il socio AIAF non deve utilizzare direttamente, né fornire
a terzi o a clienti, informazioni finanziarie di natura riservata
delle quali viene in possesso nello svolgimento dei suoi incarichi
professionali, se non quando le notizie divengano di conoscenza
pubblica o siano accessibili a chiunque con la normale diligenza
di chi ne abbia interesse.
Art. 8 : Dovere di informazione
1. Il socio AIAF è tenuto ad informare il proprio cliente
sullo svolgimento dell’incarico affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta.
2. Se richiesto, è obbligo dell’analista informare
il cliente sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai
costi presumibili dell’incarico affidato.
Art. 9 : Rinuncia all’incarico ricevuto
1. Il socio AIAF deve poter rinunciare all’incarico ricevuto
dal cliente, sia pure con un congruo preavviso.
Sezione B - Attività di analisi finanziaria e research
Art. 10 : Valutazioni, Target Prices e Ratings
1. Nella formulazione di una valutazione o di un giudizio e/o di
un target price su di uno strumento finanziario quotato nell’ambito
di studi o analisi finanziarie (research reports), ovvero una raccomandazione
e/o credit rating su una società, l’analista finanziario
rende espliciti i criteri e le assunzioni sui quali quel determinato
valore è stato stimato ovvero è stato formulato il
giudizio, e a quali condizioni essi sono validi; l’analista
finanziario fornisce un’adeguata “disclosure”
dei rischi relativi a tale valutazione e/o target price o rating.
2. L’analista finanziario sottolinea la distinzione tra “fair
value” (valore intrinseco dello strumento come risultante
da specifiche metodologie di analisi finanziaria) e “target
price” (ovvero quotazione potenzialmente raggiungibile dal
titolo in base alle condizioni del mercato nel momento in cui è
stata effettuata l’analisi). Oltre a ciò, egli esplicita
l’orizzonte temporale per il quale il target price è
valido.
3. L’elaborazione da parte dell’analista finanziario
di previsioni economico-finanziarie sulle prospettive e sull’andamento
di una società quotata è il frutto di un autonomo
e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi, nonché
delle informazioni che vengono offerte dalle società oggetto
delle previsioni, e non si limita ad utilizzare gli input ricevuti
dalle società oggetto di analisi.
4. Nei reports, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi ambito divulgati,
l’analista finanziario indica la data in cui il giudizio è
stato formulato ed il prezzo del titolo al momento della valutazione,
distinguendo adeguatamente tra la divulgazione di dati ed elementi
in fatto e la formulazione di giudizi e apprezzamenti, identificandone
anche le relative fonti.
5. I criteri utilizzati dall’analista finanziario operante
alle dipendenze di un intermediario per la determinazione delle
raccomandazioni (sistema di rating) sono comunicati con chiarezza
nell’ambito della produzione di ricerca dell’intermediario
stesso, facendo ricorso a una legenda “standard” da
includersi nei reports.
6. L’analista finanziario, sulla base del risultato derivante
dalle valutazioni effettuate, esprime i propri giudizi facendo ricorso
all’intero spettro delle raccomandazioni previste dal sistema
di rating dell’intermediario da cui dipende.
7. Negli studi e analisi finanziarie (reports), predisposti dall’analista
e in qualsiasi forma divulgati, devono venirne rese esplicite le
finalità; l’analista rende anche nota la propria appartenenza
all’AIAF.
8. L’analista finanziario si astiene dall’utilizzare,
nei propri reports, termini o espressioni iperboliche, promissorie
o denigratorie.
Art. 11 : Rapporti con le società emittenti
1. L'analista finanziario non può utilizzare a proprio vantaggio
direttamente o indirettamente, nè comunicare a terzi (ivi
compresi i clienti dell’intermediario), informazioni finanziarie
rilevanti, generali o selettive, delle quali sia venuto in possesso
nello svolgimento della sua attività professionale, e in
quest’ultimo caso se non dopo che tali informazioni siano
state rese pubbliche.
2. Qualora l’analista trasmetta la versione definitiva in
bozza dei reports prima della loro pubblicazione alle società
oggetto dello studio, allo scopo di verifica di elementi di fatto,
l’analista non sarà vincolato ad eventuali osservazioni
ricevute dalla società destinataria dei reports. Tali bozze
preliminari non devono indicare l’eventuale raccomandazione
sul titolo oggetto di analisi, la cui definizione ricade nell’ambito
di autonomia e responsabilità dell’analista.
3. L’analista finanziario non dovrà accettare regalie
od omaggi da società oggetto di analisi, tali da influenzare
la sua indipendenza ed oggettività di giudizio.
Art. 12 : Possesso e movimentazione di titoli degli analisti finanziari
1. L’analista finanziario può detenere, in via diretta
o indiretta, strumenti finanziari (titoli e/o derivati) di emittenti
sui quali abbia formulato con continuità reports, purché
di tale possesso sia data informativa nell’ambito dei reports
prodotti sui titoli dell’emittente in questione.
2. La detenzione, diretta e indiretta, e la movimentazione di strumenti
finanziari oggetto di reports da parte dell’analista finanziario,
dovranno avvenire nel rispetto e ai sensi della normativa vigente
e delle procedure previste al riguardo dal codice di comportamento
dell’intermediario alle cui dipendenze egli presta la propria
attività, ove più rigorose rispetto a quelle del presente
Codice.
3. L’analista finanziario non opera sui titoli oggetto di
propri reports in senso contrario alle proprie raccomandazioni,
fatti salvi i casi di operazioni di smobilizzo derivanti da comprovate
necessità personali.
Sezione C: Rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i datori
di lavoro
Art. 13 : Rapporto di colleganza in genere
1. Nei rapporti con i colleghi, il socio AIAF deve mantenere un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà, evitando in
particolare di strumentalizzare la propria appartenenza all’Associazione
per fare concorrenza sleale a colleghi.
Art. 14 : Critiche rivolte a colleghi
1. Qualsiasi pubblica manifestazione a carattere denigratorio nei
riguardi dell’operato di colleghi è vietata.
2. Ogni motivo di critica deve essere espresso direttamente all’interessato
ovvero, ricorrendone i presupposti, all’Associazione.
Art. 15 : Controversie tra analisti finanziari
1. Eventuali controversie tra analisti finanziari Soci AIAF, relative
al mancato rispetto dei principi del Codice di Comportamento, dovranno
essere risolte attraverso i buoni uffici dell’Associazione.
Art. 16 : Rapporti con i collaboratori
1. Il socio AIAF informa i propri collaboratori circa i principi
del Codice di Comportamento ai quali è vincolato e ne fornisce
loro copia; egli deve inoltre adoperarsi per quanto possibile affinché
i collaboratori rispettino tali principi.
2. Il socio AIAF promuove la preparazione professionale dei propri
collaboratori.
Art. 17 : Rapporti con il datore di lavoro
1. Il socio AIAF informa il proprio datore di lavoro della sua
appartenenza all’Associazione e dei conseguenti obblighi di
osservanza dei principi del Codice di Comportamento.
2. In particolare, il socio AIAF informa il datore di lavoro dell’assunzione
di incarichi professionali anche per conto di terzi, nello svolgimento
dei quali si potrebbero verificare situazioni di conflitto d’interessi.
Sezione D: Rapporti con i mezzi di informazione e con le Autorità
di vigilanza
Art. 18 : Rapporti con i mezzi di informazione
1. Nei rapporti con i mezzi di informazione, il socio AIAF deve
usare linguaggio e comportamenti improntati a cautela e moderazione,
al fine di evitare ogni ingiustificato o inopportuno allarme, interesse,
entusiasmo o erronea interpretazione dell’opinione pubblica
sui fatti e sulle opinioni conseguenti ai suoi incarichi e conoscenze
professionali; la pubblicazione di stralci di opinioni o di giudizi
del socio AIAF deve essere preventivamente vagliata nel contesto
della comunicazione posta in essere, onde evitare deformazioni o
strumentalizzazioni.
2. Le opinioni espresse su strumenti e prodotti finanziari o sul
mercato in genere devono essere adeguatamente circostanziate, precisando
a che titolo vengono manifestate e chi impegnano.
3. Il socio AIAF, se dipendente di un mezzo di informazione, non
deve utilizzare per fini di informazione al pubblico dati o notizie
ottenuti in riunioni riservate promosse dall’Associazione,
nelle quali i rappresentanti di mezzi di informazione non sono ammessi
per scelta dell’Associazione o delle società oggetto
di incontro con gli analisti finanziari.
Art. 19 : Rapporti con le Autorità di vigilanza
1. Nei rapporti con le Autorità di vigilanza sul mercato
finanziario e sulle attività degli analisti soggette ad autorizzazione,
il socio AIAF deve ispirarsi a rispetto, collaborazione ed applicazione
di norme e raccomandazioni.
Sezione E: Rapporti con l’Associazione
Art. 20 : Dovere di conformarsi alle decisioni dell’Associazione
e di collaborazione
1. Nei rapporti con gli organi dell’Associazione, il socio
AIAF deve ispirarsi a rispetto, collaborazione e partecipazione
attiva alla vita associativa.
2. Le decisioni legittimamente assunte dall’Associazione
devono essere osservate da tutti gli analisti finanziari anche se
dissenzienti in tutto o in parte sia sul contenuto, sia sui fini.
3. Eventuali dissensi devono essere manifestati nelle sedi competenti
previste dallo Statuto.
4. Il socio AIAF ha il dovere di collaborare con l’Associazione
per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando
scrupolosamente il dovere di verità.
Art. 21 : Trasparenza
1. L’attività del socio AIAF deve essere sempre verificabile
ed accertabile con la necessaria trasparenza per comprovarne la
conformità alle norme di legge e regolamentari nonché
ai principi del Codice di Comportamento, a fronte sia delle Autorità
di vigilanza competenti, sia degli Organi dell’Associazione.
In caso di trasgressioni o di vertenze sul comportamento, il socio
AIAF deve prestare la massima collaborazione e disponibilità
nel chiarire e dimostrare l’attività svolta.
Art. 22 : Sanzioni AIAF
1. Agli analisti finanziari soci AIAF che violino le norme contenute
nel presente Codice di Comportamento, vengono applicate sanzioni
che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere
nel richiamo verbale, nel richiamo scritto, nella sospensione temporanea,
sino all’espulsione a titolo definitivo dall’Associazione
professionale di categoria, secondo modalità e procedure
stabilite nello Statuto dell’AIAF.
L’AIAF darà pubblicità delle suddette sanzioni
disciplinari erogate attraverso i suoi canali di comunicazione con
l’esterno (es. sito Internet, notiziari ai Soci).
Allegato: Best practices degli intermediari
Il presente allegato contiene un insieme di raccomandazioni aventi
per oggetto l’indipendenza e l’oggettività dell’attività
di analisi finanziaria e research destinate ad applicarsi agli analisti
finanziari i quali svolgono la propria attività alle dipendenze
degli intermediari e nei limiti delle scelte organizzative degli
intermediari stessi necessarie alla loro concreta attuazione e implementazione.
A. Posizione organizzativa
Nell’organigramma degli intermediari, la funzione di Investment
Research non deve essere posta alle dipendenze della funzione di
Finanza Aziendale.
B : Prevenzione dei conflitti di interesse
Gli intermediari devono dotarsi di procedure e risorse per individuare
e far fronte ai possibili conflitti di interesse relativi all’Investment
Research; in particolare, dovranno essere costituiti e resi efficaci
dei “Chinese walls” tra l’attività di Finanza
Aziendale e quella di Investment Research.
C : Rapporti con strutture aziendali
Nei rapporti con i colleghi del dipartimento di Finanza Aziendale
(Corporate Finance) o di altre strutture aziendali l’analista
finanziario dovrà attenersi alle procedure previste dall’intermediario
volte a prevenire e impedire comportamenti viziati da conflitti
di interesse nel rispetto e ai sensi della normativa vigente.
D : Disclosure
Gli intermediari devono fornire adeguata illustrazione e dare piena
visibilità, nell’ambito dei reports, a quei fattori
che possono influenzare l’indipendenza di giudizio dell’analista
finanziario, nel rispetto e ai sensi della normativa vigente.
E : Attività degli analisti con esperienza inferiore ai 12/18
mesi
Il Capo dell’ufficio studi deve seguire con particolare cura
ed attenzione l’attività svolta dall’analista
che abbia un’esperienza inferiore ai 12/18 mesi.
F : Supervisory Analyst
1. Gli intermediari valutano l’opportunità di creare
la funzione del “Supervisory Analyst”.
2. Il Supervisory Analyst dovrà verificare e certificare,
sotto la sua responsabilità, che il report è stato
redatto in osservanza delle regole etiche, professionali e di linguaggio
previste dal presente Codice di Comportamento.
3. Nello svolgimento della sua attività, il Supervisory
Analyst può sospendere la pubblicazione del report e richiedere
all’analista modifiche ed integrazioni; solo il Supervisory
Analyst può autorizzare la pubblicazione di un report, fatte
salve le procedure organizzative dell’intermediario.
4. Il Supervisory Analyst dovrà venire prescelto tra le
persone che abbiano maturato adeguata esperienza all’interno
dell’ufficio studi.
5. In sua assenza, le sue funzioni di sorveglianza e controllo
potranno esser svolte dal Capo Ufficio Studi.
G : Modalità di remunerazione dell’analista finanziario
1. La remunerazione dell’analista finanziario verrà
tendenzialmente correlata, ove possibile, alla quantità e
qualità delle raccomandazioni fornite.
2. L’analista non deve ricevere alcuna separata remunerazione
variabile direttamente o indirettamente riconducibile a operazioni
di finanza aziendale (quali, esemplificativamente, underwriting,
collocamento, M&A advisory) a cui abbia preso parte, nè
può ricevere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari
provenienti da operazioni di IPO/collocamento sulle quali abbia
elaborato reports.
H : Rapporti con i Media
1. Nei rapporti con organi di stampa e con i Media in generale,
l’analista finanziario è tenuto all’osservanza
delle procedure di comportamento definite dall’intermediario
finanziario presso il quale svolge la propria attività.
2. In tale ambito, l’analista esprimerà giudizi ed
opinioni relativi ai soli emittenti sui quali effettua regolare
copertura di ricerca, attenendosi unicamente alle opinioni già
rese pubbliche nell’ambito dei propri reports.
3. In nessun caso l’analista si servirà dei Media
per divulgare in modo selettivo reports, parti di reports o informazioni
specifiche atte ad influenzare il corso dei titoli di un emittente,
salvo che non si tratti di informazioni già rese pubbliche.
I : Diffusione della ricerca
1. Le disposizioni del presente Codice di Comportamento non si
applicano ai reports elaborati ad esclusivo uso interno dell’intermediario.
2. La distribuzione dei reports può essere riservata a una
specifica categoria di utenti (es. clienti dell’intermediario)
o rivolta al pubblico in generale; di entrambe le circostanze deve
essere data notizia all’interno dei reports.
3. L’analista finanziario non deve divulgare a terzi i reports
destinati a specifiche categorie di utenti, salvo che non venga
autorizzato espressamente dall’intermediario.
Legislazione Europea
Accordo Europeo su un codice di condotta volontario in materia
di informativa precontrattuale per i contratti di mutuo
Il presente accordo è stato negoziato ed adottato dall'Associazione
europea dei consumatori e dalle
associazioni europee del settore creditizio che offrono mutui destinati
all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali (vedasi
infra). L'accordo costituisce il fondamento per l'attuazione del
codice volontario di condotta (il "codice") da parte di
qualsiasi istituto che offra mutui destinati all'acquisto o alla
trasformazione di immobili ai consumatori.
La lista dei sottoscrittori è allegata al presente accordo.
L'accordo è diviso in due parti:
· Parte I: condizioni di attuazione e di controllo del codice
volontario;
· Parte II: contenuti del codice volontario in materia di
informativa da fornire ai consumatori:
- a livello di informazioni generali riguardanti i mutui offerti
per l'acquisto o alla trasformazione di
immobili residenziali ("mutui casa");
- a livello di informazioni personalizzate allo stadio precontrattuale
da presentarsi sotto forma di
"prospetto informativo europeo standardizzato".
L'obiettivo del codice è quello di garantire la trasparenza
e la comparabilità dell'informazione.
Campo d'applicazione del codice volontario
Il codice si applica alle informazioni che i consumatori devono
ricevere in relazione ai contratti di mutuo, nazionali e transfrontalieri,
destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali.
Definizione di "mutuo destinato all'acquisto o alla trasformazione
di immobili residenziali" ("mutuo casa") ai fini
dell'applicazione del codice.
Un mutuo destinato all'acquisto o alla trasformazione di immobili
residenziali (o "mutuo casa") è un credito concesso
al consumatore per l'acquisto o la trasformazione dell'immobile
privato che quest'ultimo possiede o ha intenzione di acquistare,
garantito da un'ipoteca su un immobile di proprietà o da
altra garanzia comunemente usata a tali fini in uno Stato membro.
I mutui che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 87/102/CE
sul credito al consumo sono esclusi dall'ambito del presente codice.
Parte I: Condizioni di attuazione
Il codice volontario è attuato attraverso la seguente procedura:
1. Le associazioni europee del settore creditizio che hanno sottoscritto
l'accordo daranno pubblicamente
annuncio del loro impegno a rispettare il codice.
2. Ognuna delle associazioni europee del settore creditizio invierà
una raccomandazione ufficiale ai suoi
membri nazionali per invitarli ad:
2.1. annunciare pubblicamente la loro adesione al codice;
2.2. adottare tutte le misure necessarie a dare effettiva applicazione
al codice e, segnatamente,
invitare tutti i singoli istituti che decidono di aderire al codice
ad:
2.2.1. annunciare, entro 6 mesi dalla ratifica del codice, il loro
impegno a rispettare il codice
stesso;
2.2.2. rendere pubblica la loro adesione al codice; e
2.2.3. notificare al registro centrale (vedasi paragrafo 7.2) il
loro impegno a rispettare il codice
nonché la data di attuazione.
L'attuazione dovrebbe avvenire entro 12 mesi dalla data di notifica
dell'impegno a rispettare il codice.
3. Il codice sarà reso pubblico e ve ne saranno degli esemplari
disponibili presso tutte le filiali dei singoli istituti aderenti
al codice.
4. Gli esemplari del codice messi a disposizione conterranno tutti
il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'organismo competente
a cui i consumatori potranno rivolgersi in caso di difficoltà
nell'applicazione del codice.
5. I consumatori saranno informati dell'esistenza e della disponibilità
del codice a mezzo di un avviso
contenuto nel "prospetto informativo europeo standardizzato".
6. Le associazioni europee del settore creditizio pubblicheranno
un rapporto annuale sui progressi fatti
nell'attuazione del codice.
7. La Commissione europea ha indicato che:
7.1. sorveglierà l'attuazione e l'efficacia del codice; e
7.2. farà in modo che sia istituito un registro centrale
che indichi quali istituti offrono mutui casa e
quali, tra questi, hanno adottato il codice;
7.3. emanerà una raccomandazione contenente il codice volontario,
così come previsto nel
documento COM (1999) 232 del 11.05.99;
7.4. farà, entro i due anni successivi a tale raccomandazione,
il punto sul funzionamento del codice
sulla base dei risultati della sua attività di controllo,
dei rapporti annuali sui progressi fatti delle
associazioni europee del settore creditizio ed ogni altra informazione
disponibile;
Immediatamente dopo, e sotto l'egida della Commissione europea,
il codice sarà sottoposto, da parte di
tutti i partecipanti alla discussione, ad una revisione sulla base
dei risultati della valutazione della
Commissione.
8. L'adesione al codice sarà aperta anche ad altri istituti
che non facciano parte delle associazioni europee del settore creditizio
che lo abbiano adottato.
Parte II: Codice di condotta volontario per i mutui destinati all’acquisto
o alla trasformazione di immobili residenziali (mutui casa)
Questo documento costituisce un codice di condotta volontario (d'ora
in poi “codice"), concernente
l'informativa di natura non contrattuale da fornire al consumatore
in relazione ai mutui casa. Il codice
costituisce il nucleo dell'accordo europeo su un codice volontario
per tali contratti di mutuo (come definiti nell'accordo), che è
stato negoziato e concordato tra le associazioni europee dei consumatori
e le associazioni europee del settore creditizio.
Gli istituti firmatari del codice s'impegnano a fornire al consumatore,
conformemente alle condizioni di
attuazione concordate e nella forma descritta qui appresso:
- informazioni generali a proposito dei mutui offerti;
- informazioni personalizzate allo stadio precontrattuale da presentarsi
sotto forma di "prospetto informativo
europeo standardizzato".
La decisione definitiva se accettare o meno l'offerta di un credito
da parte dell'ente offerente spetta al
consumatore.
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